mercoledì 23 ottobre 2019

L'ergastolo ostativo è incostituzionale

A due settimane di distanza dalla sentenza della Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che aveva definito inumana e degradante una pena all’ergastolo senza prospettive e che di fatto viola l’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani, ora anche la Corte Costituzionale si è pronunciata contro l’ergastolo ostativo.


Dunque ora sappiamo (ma in realtà già si sapeva) che sempre e comunque il carcere non deve essere punizione fine a se stessa e che la pena sempre e comunque deve tendere alla rieducazione del condannato.
Non solo, ora sappiamo che per trent’anni l’articolo 4 bis (icona dell’emergenza mafiosa) è stato applicato differenziando l’esecutività della pena e perciò violando la Costituzione.
Per chiarire è bene anche precisare che  la sentenza della Corte Costituzionale non libera nessuno, semplicemente dichiara che spetta al giudice, che valuta caso per caso, dopo aver letto le relazioni delle autorità penitenziarie, se il condannato all’ergastolo sia ancora pericoloso socialmente o se al contrario, grazie a un provato percorso rieducativo, possa godere dei permessi premio.
Affermazioni, ma soprattutto titoli o articoli del tipo “possibili permessi premio anche a mafiosi e terroristi”, sono pura ideologia:  li ritengo scorretti dal punto di vista deontologico perché “orientano” l’istinto e non la ragione, provocano ribellioni a una giusta sentenza, causano ansia e insicurezza senza reale motivo, presentano la realtà dei fatti in modo distorto.
(di Francesco Lo Piccolo - testo pubblicato su huffingtonpost )

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