STATUTO
(registrato all'Agenzia delle Entrate il 3 ottobre 2020 in base al Codice del Terzo Settore, decreto legislativo 3 luglio 2017 N. 117 e successive modifiche)
Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione
di Volontariato (ODV)
Art.
1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI
L’Organizzazione di volontariato “VOCI DI DENTRO ODV”, fondata il 26
novembre 2008, ed iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato della Regione Abruzzo con Determinazione n° DA5/072 del 24 agosto
2009, si costituisce oggi come Ente del Terzo Settore adeguando il proprio
statuto in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs 3 luglio
2017 n.117, (di seguito indicato come ODV) e, per
quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di
attuazione, in quanto compatibili, con la forma giuridica di associazione non
riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo
ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
allorquando istituito.
L’ODV ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera
dell’Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Chieti
in via De Horatiis, 6.
L’Organo di
amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell’ambito del comune
di Chieti, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo
nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli,
laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell’unione europea.
Salvo diversa
indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall’organizzazione di
Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s’intende eseguita con la
pubblicazione sull’albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o
comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.
L’ODV tutela il
diritto alla riservatezza dei propri associati.
Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE
“VOCI
DI DENTRO ODV” nel
rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di
partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è
portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, mediante svolgimento
in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui
all’articolo 5 D. Lgs.3 luglio n.117.
Nel perseguimento delle finalità
indicate, l’ODV
promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e
con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la
realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.
Attraverso
il proprio impegno, “VOCI DI DENTRO ODV” si propone di svolgere in via
prevalente le seguenti attività definite all’art.5 D. L. gs.3 Luglio
2017 n.117 relative alle seguenti lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi
dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6
giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero
delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché
ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra
i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali
e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi
di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto
solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di
beni confiscati alla criminalità organizzata.
Nello
specifico, “VOCI DI DENTRO ODV” per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, si propone di:
- promuovere la cultura della solidarietà;
- diffondere il rispetto dei diritti umani, l’uguaglianza
e la giustizia sociale, la conoscenza e la cultura;
- organizzare iniziative ed attività per l’inclusione
contro l’esclusione, per il reinserimento sociale delle persone in stato
di disagio e degli ex detenuti;
- realizzare laboratori, seminari, incontri,
convegni;
- realizzare e diffondere giornali, riviste, libri,
opuscoli;
- organizzare e promuovere corsi su temi legati a
giustizia, diritti, giornalismo sociale, scrittura, disegno-pittura,
fotografia, video eccetera;
- allestire laboratori teatrali;
- realizzare ed organizzare attività e laboratori
all’interno delle carceri;
- realizzare attività ed iniziative volte al
reinserimento sociale e lavorativo e all’istruzione e alla formazione
professionale;
- realizzare attività di ricerca con finalità sociale;
- organizzare iniziative per promuovere l’integrazione
sociale, e la cultura della legalità e della pace;
- gestire eventuali spazi, luoghi, terreni e beni
pubblici concessi o confiscati per riqualificarli e/o realizzare alloggi
sociali.
L’ODV può svolgere attività
diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti
sì come previsto dall’art. 6 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.
Le attività su descritte sono
svolte dall’ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dei
propri aderenti in modo personale spontaneo e gratuito. L’attività degli
aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti
beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’ODV le spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed
entro i limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei Soci. E’
consentito, in particolari casi individuati dall’Organo di amministrazione, un
rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di
autocertificazione, ai sensi dell’art.46 DPR 445/2000 (art.17, comma 4, D. Lgs
117/2017).
L’ODV può avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo o indipendente esclusivamente entro i limiti
necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare
l’attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati
nell’attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei
volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con l’associazione.
Art. 3 - I SOCI
Possono essere Soci dell’ODV:
-
le
persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione)
che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente
per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
-
organizzazioni
di volontariato;
-
altri
enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero
non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art.
32 comma 2 D. Lgs. 117/2017).
L’ODV è aperta a tutti coloro
che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all'ODV è a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo
restando in ogni caso il diritto al recesso.
I soci volontari che prestano
attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la
responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
I soci si distinguono in:
Soci fondatori - sono quelle persone che hanno
fondato l’ODV, sottoscrivendo l’Atto Costitutivo.
Soci ordinari - sono quelle persone che
condividono le finalità dell’ODV e partecipano attivamente alla realizzazione
degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.
Soci sostenitori - sono quelle persone che
condividono le finalità dell’ODV e partecipano alla realizzazione degli scopi
statutari mediante contributi e sostegno economico.
Soci onorari - sono quelle persone alle quali
l’ODV deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall’Assemblea ordinaria
dei soci su proposta dell’Organo di amministrazione. I soci onorari sono
esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti
degli altri tipi di soci.
Non è possibile
prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai
doveri nei confronti dell’ODV.
Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
Chiunque intenda
aderire all’ODV deve rivolgere domanda all’ Organo di amministrazione.
In particolare, in
essa deve:
- indicare le generalità ed il domicilio;
- dichiarare di condividere le
finalità che l’ODV propone e di accettare e
rispettare Statuto e l’eventuale Regolamento.
L’ammissione decorre
dalla data di deliberazione dell’Organo di amministrazione che accoglie la
richiesta.
In caso di rigetto
della richiesta d’ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di
ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei
soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.
Nel rispetto di
principi, valori e finalità che animano l’associazione, l’Organo di
amministrazione ha facoltà di proporre all’assemblea dei soci l’adozione di
regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di
esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.
Dove adottato il
relativo regolamento, l’ammissione del socio persona fisica è subordinata
all’effettuazione di un periodo di prova, la cui durata è stabilita nel
regolamento stesso.
Durante tale periodo l’Organo
di amministrazione valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento
l’effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la
determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine
del periodo, l’Organo di amministrazione decide l’accoglimento o il rigetto
della richiesta d’ammissione. In caso di rigetto della richiesta d’ammissione
il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente
esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella
prima riunione utile.
L’accoglimento della
domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano
riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato
contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.
Gli associati cessano di appartenere
all’organizzazione per:
-
dimissioni volontarie
-
morte
-
interdizione o inabilitazione
-
comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative,
ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le
azioni svolte o programmate.
- Il
grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei
confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa
nei termini.
- il
mancato versamento della quota associativa per 1 anno.
- la
non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o
di alcuna di esse.
-
la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o
indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione.
-
la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee
dei soci, con la frequenza stabilità dall’eventuale regolamento.
L’Organo
di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull’esclusione del socio.
Avverso tali determinazioni del consiglio l’interessato ha facoltà di ricorrere
avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la
quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.
Art. 5 - DOVERI E DIRITTI DEI
SOCI
Tutti i Soci sono obbligati a:
·
osservare
il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
·
mantenere
sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ODV;
·
versare
la quota associativa;
·
prestare
la loro opera a favore dell’ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.
Tutti i Soci hanno diritto a:
·
partecipare
effettivamente alla vita dell’ODV;
·
partecipare
all’assemblea con diritto di voto;
·
accedere
alle cariche associative;
·
prendere
visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la
documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di
ottenerne copia.
Art. 6 - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Gli organi dell’ODV sono:
l’Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale),
l’Organo di revisione legale dei conti (eventuale).
A tutti i componenti degli Organi
sociali non può essere attribuito alcun compenso (art. 34 comma 2 D. Lgs.
117/2017).
Art. 7 - ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i
Soci ed è l’organo sovrano dell’ODV. Hanno diritto al voto i Soci che sono
iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi
rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non
potrà ricevere più di tre deleghe.
Agli associati che siano enti del
Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque,
in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell’art. 2373 del
codice civile.
L’Assemblea si riunisce in seduta
ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e
ogniqualvolta lo stesso Presidente o l’organo di amministrazione o almeno un
decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza
tutta la vita dell’ODV ed in particolare:
·
approva
il bilancio consuntivo e preventivo;
·
elegge
e revoca i componenti dell’Organo di Amministrazione e, qualora previsti, dell’Organo
di controllo e dell’Organo di revisione legale dei conti;
·
approva
l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
·
delibera
sull’esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall’aspirante socio
in seguito al diniego dell’Organo di amministrazione;
·
delibera
sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di
responsabilità nei loro confronti;
·
delibera
su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall’Organo di
amministrazione.
L’Assemblea straordinaria:
·
delibera
sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
·
delibera sulla trasformazione, la fusione, la
scissione, lo scioglimento dell’ODV e ratifica l’eventuale devoluzione del
patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso
ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;
·
delibera
su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale
posto all’ordine del giorno.
Sia l’Assemblea ordinaria che
quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal
Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell’organo di
amministrazione eletto fra i presenti.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi,
anche con l’utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 15 (quindici)
giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo,
data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in
alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo (anche telematico)
della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea.
In difetto di convocazione
formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente
valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
L’Assemblea è validamente
costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la
metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti o rappresentati.
È possibile l’intervento
all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza,
purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l’identità
dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea
sono prese a maggioranza dei voti.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea
delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento
dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari devono
essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale
ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea.
Art. 8 - L’ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE
L’organo di amministrazione
governa l’ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere
revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è
generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai
terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se
non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).
L'Organo di Amministrazione è
l’organo esecutivo e gestionale dell’ODV ed è formato da un numero di membri
non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) nominati dall’assemblea
dei Soci fra i Soci medesimi.
I membri dell’Organo di
amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o
altre cause, uno o più dei componenti dell’Organo di amministrazione decadano
dall’incarico, l’Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione
nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere
dell’intero Organo di amministrazione. Ove decada oltre la metà degli
amministratori, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di
amministrazione.
All’Organo di amministrazione
sono attribuite le seguenti funzioni:
·
curare
l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
·
predisporre
il bilancio preventivo e consuntivo;
·
proporre
il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
·
deliberare
sulle domande di nuove adesioni;
·
provvedere
agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea
dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
·
elaborare
il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna
dell’associazione;
·
curare
la parte finanziaria e contrattuale;
·
deliberare
eventuali convenzioni tra l’ODV e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.
56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, determinando anche le modalità di attuazione;
·
incaricare
o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo
poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita.
L’organo di amministrazione è
presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in
assenza di entrambi, da altro membro dell’organo medesimo eletto fra i
presenti. Il presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché
l’Assemblea dei Soci e gli è attribuita la rappresentanza dell’ODV di fronte a
terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti
amministrativi necessari alla gestione dell’ODV.
In
caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente
o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d’età.
Il
Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’organo di amministrazione
e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà
contestualmente convocare.
Il
Segretario provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli
associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei
contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla
conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.
Il
Tesoriere provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell’ODV, nonché
alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa.
L’organo
di amministrazione è convocato di regola ogni 2 (mesi) mesi e ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi
membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le
convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi
anche con l’utilizzo di strumenti informatici, almeno 10 (dieci) giorni prima
della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario
della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei
termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano
tutti i membri dell’organo di amministrazione.
È
possibile l’intervento alle riunioni dell’Organo di Amministrazione mediante
mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile
verificare il numero legale della stessa e l’identità dell’associato che
partecipa e vota.
I
verbali di ogni adunanza dell’organo di amministrazione, redatti a cura del
Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione,
vengono inseriti
nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Organo stesso.
L’organo
di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di
compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ODV.
Art. 9 - ORGANO DI CONTROLLO
(QUALORA PREVISTO)
L'organo
di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea
quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti
quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
La
scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto
dall'art. 2397 del Codice Civile.
L'organo
di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I
componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,
chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o
su determinati affari.
Art. 10 - REVISIONE LEGALE DEI
CONTI (QUALORA PREVISTO)
L'organo
di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato
dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due
dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs.
117/2017.
L'organo
di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o
società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
L'
organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I
componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,
chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o
su determinati affari.
Art.
11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO GESTIONALE
L’ODV trae le risorse economiche
per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
·
quote
associative
·
contributi
dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di
enti privati
·
donazioni
e lasciti testamentari
·
rendite
patrimoniali
·
raccolta
fondi di cui all’art. 7 D. Lgs. 3 Luglio 2017
·
entrate
derivanti da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all’art. 6 D.
Lgs. 3 Luglio 2017
·
beni
mobili o immobili pervenuti all'ODV a qualsiasi titolo.
I contributi degli aderenti sono
costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’organo di
amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea
che ne determina l’ammontare. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento
dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' vietata la distribuzione,
anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate
a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’ODV deve impiegare il
patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali previste da statuto ai fini dell’esclusivo perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse
direttamente connesse.
L’anno sociale e l’esercizio
finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L’Organo di amministrazione
dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite
dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Esso deve essere depositato presso
la sede dell’ODV entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere
consultato da ogni associato.
Indipendentemente dalla redazione
del bilancio di esercizio, l’ODV per ogni attività occasionale di raccolta
pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare,
anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le
entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o
campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza
e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Al verificarsi delle condizioni
previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/17, l’organizzazione può redigere il
bilancio sociale e porre in essere tutti gli adempimenti necessari.
Art.
12 - LIBRI SOCIALI
L’ODV deve tenere i seguenti
libri sociali:
·
libro
degli associati tenuto dall’Organo di amministrazione
·
registro
volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
·
libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti
anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall’Organo di
amministrazione
·
libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione tenuto
dall’Organo stesso
·
libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, qualora eletto,
e tenuto dall’Organo stesso
·
libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione legale dei conti,
qualora eletto, e tenuto dall’Organo stesso
·
libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo degli eventuali altri organi
associativi, tenuti dall’Organo a cui si riferiscono
Gli associati hanno diritto di
esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata
all’Organo di amministrazione, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del D. Lgs.
117/2017.
Art. 13 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento per qualunque
causa dell’ODV è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta
dell’Organo di amministrazione, la quale nominerà gli eventuali liquidatori.
L’eventuale patrimonio residuo
sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro
Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad
altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie riportate
nell’art. 7 o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione
Italia Sociale.
Art. 14 - RINVIO
Per tutto ciò che non è
espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti
in materia.
Art. 15 - NORMA TRANSITORIA
Tutti
gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo
settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano
applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
A
decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con
l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art.
5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di
efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X
del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo
ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà
spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro
unico nazionale del terzo settore.