giovedì 10 ottobre 2019

Carcere duro, la sentenza Cedu, i commenti


IL FATTO 
Il 13 giugno 2019 la Cedu si è espressa in maniera favorevole al ricorso presentato da Marcello Viola, boss mafioso calabrese, condannato a quattro ergastoli, dando torto allo Stato Italiano.L'uomo si è sempre rifiutato di collaborare con la giustizia e per questo gli sono stati negati permessi e libertà condizionale. (A seguire la sentenza integrale e i commenti di A.Pugiotto, G.Caselli, L.Eusebi, L.Manconi, P.Gonnella, M.Palma, F.La Licata, D,Buffa, G.Zagrebelsky, G,M.Flick, G.Fiandaca, M.Travaglio,...  )
In Italia si stimano 957 persone soggette a ergastolo ostativo. La Cedu però, con la sentenza di giugno, ha statuito che l'Italia deve riformare la legge sull'ergastolo ostativo, nella parte in cui impedisce al condannato di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia. Il Governo italiano ha quindi avanzato richiesta di un nuovo giudizio dinanzi alla Grande Camera della medesima Corte che però è stata rigettata facendo passare in giudicato la sentenza emessa il 13 giugno 2019. Nella sentenza la Corte ha spiegato che lo Stato non può imporre il carcere a vita ai condannati solo sulla base della loro decisione di non collaborare con la giustizia. I giudici di Strasburgo ritengono che “la non collaborazione” non implica necessariamente che il condannato non si sia pentito dei suoi atti, che sia ancora in contatto con le organizzazioni criminali, e che costituisca quindi un pericolo per la società. Secondo la Corte la non collaborazione con la giustizia può dipendere da altri fattori, come per esempio la paura di mettere in pericolo la propria vita o quella dei propri cari. Quindi, al contrario di quanto affermato dal governo, la decisione se collaborare o meno, non è totalmente libera. (articolo da www.dirittoamministrativo.it)

la sentenza Cedu

Alcuni dei commenti pubblicati sui giornali l'8, il 9, il 10 e l'11 ottobre

GIANCARLO CASELLI (huffingtonpost - 8//10/2019)
La “Grande chambre”, respingendo il ricorso del Governo italiano, ha di fatto confermato in via definitiva quel che la CEDU (Corte europea dei diritti dell’uomo) aveva sentenziato il 13 giugno scorso in tema di “ergastolo ostativo”. Per l’antimafia una brutta pagina. E’ vero che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, per cui l’ergastolo in generale può essere temperato concedendo alcuni benefici, ma ciò ha un senso solo quando si tratta di condannati che mostrano di volersi reinserire o almeno fanno sperare che prima o poi ci proveranno. Non è assolutamente il caso dei mafiosi irriducibili, che non si sono pentiti e perciò vengono assoggettati al regime carcerario del 41 bis.
Non lo è ontologicamente, culturalmente e strutturalmente. Perché quando si tratta di mafiosi non si può prescindere dal fatto incontestabile che essi giurano fedeltà perpetua all’associazione. Nella cosiddetta “punciuta” (la puntura dell’indice con una spina di arancio amaro, con alcune gocce di sangue che colano sull’immaginetta sacra che il nuovo affiliato tiene in mano), costui - mentre viene dato fuoco all’immaginetta - pronunzia la formula “giuro di essere fedele a Cosa nostra; possa la mia carne bruciare come questo santino se non manterrò fede al giuramento”. E tutte le esperienze, sia giudiziarie sia di studio, fanno emergere (come dato storico-culturale inoppugnabile) che chi non si pente conserva lo status di “uomo d’onore” fino alla morte. Con obbligo d’obbedienza sempre e dovunque.
L’identità mafiosa (una specie di DNA caratteriale) si manifesta come dipendenza assoluta del singolo dal clan: entità speciale, forte e coesa, che il mafioso vive come una “cintura di sicurezza” che gli assicura protezione e segretezza. Una dipendenza che fa del mafioso un “suddito”, nel quale viene inoculata una “filosofia” secondo cui uomini (non a caso “d’onore”) sono solo quelli del clan. Quelli del mondo esterno sono individui destinati ad essere assoggettati, quasi oggetti disumanizzati che non meritano la dignità di persone, e che possono essere uccisi se creano ostacoli, senza alcun senso di colpa, con totale distacco emotivo da parte dei killer. Tutte cose che sono all’evidenza assolutamente incompatibili con ogni prospettiva di recupero, salvo che il mafioso – pentendosi – dimostri concretamente di voler disertare dall’organizzazione criminale, cessando di esserne strutturalmente parte.
Ricordare questi dati non significa cedere a logiche vendicative ispirate al “cattivismo”. Sono riflessioni basate sulla realtà. Una realtà che porta a ritenere facile la previsione che per i mafiosi irriducibili al 41 bis, non pentiti, la riforma dell’ergastolo ostativo significherebbe aprire loro spazi di libertà ( permessi, lavoro esterno, misure alternative), dei quali molti saprebbero approfittare per ricominciare in un modo o nell’altro a delinquere. Una falla nell’antimafia . Un lusso che non ci possiamo assolutamente permettere.
L’obiezione che sarà sempre un giudice a decidere caso per caso, a mio avviso è poca cosa. Nel senso che si delega alla magistratura un segmento nevralgico del contrasto alla mafia, caricandola di responsabilità esclusive pesantissime, mentre l’apparato statuale – non per colpa sua - si defila rispetto a temi che si debbono affrontare collettivamente. Un segnale di debolezza che la mafia ( Dio non voglia) potrebbe cogliere per nuove criminali strategie di aggressione.
Pur col rispetto dovuto a tutte le sentenze (anche quelle della giustizia europea) non si può non osservare che la Cedu sembra aver interpretato la legge “in vitro”, come fosse un’astrazione sganciata da quel che accade nel mondo, frutto di una specie di “dimissione dalla realtà”. Peggio, senza farsi carico di studiare e conoscere la realtà della mafia. Creando di fatto – al di là delle intenzioni –un pericolo concreto per l’Italia e un rischio per l’Europa (stante la crescente penetrazione della mafia ovunque). Quasi a replicare il don Ferrante di Alessandro Manzoni: che negava l’esistenza della peste mentre ne stava morendo.FILIPPO FACCI (Libero Quotidiano - 9/10/2919)
La Corte di Strasburgo ha deciso che l'ergastolo all'italiana non va bene: l'aveva già detto il 13 giugno ma anche tante altre volte, dopodiché va spiegato che esiste un ergastolo (...) all'italiana e che gli strani siamo noi, non la Corte di Strasburgo. In Italia infatti esistono due tipi di ergastolo: quello normale e quello ostativo. Quest'ultimo è quello che in teoria dovremmo abolire, perché impedisce al condannato di fruire di ogni beneficio sulla pena qualora non collabori con la giustizia. L'ergastolo normale riconosce dei possibili benefici (permessi premio, lavoro esterno, semilibertà ovvero liberazione condizionale) mentre nel secondo, quello ostativo, c'è effettivamente la celebre «fine pena mai» per i detenuti riconosciuti come socialmente pericolosi. L'ergastolo ostativo, in realtà, l'avevamo già abolito nel 1974 in ossequio all'articolo 27 della Costituzione, secondo il quale «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato»: ma poi l'abbiamo ripristinato all'inizio degli anni Novanta (periodo delle stragi corleonesi) assieme ad altre norme tutte nostre che hanno trasformato la legislazione antimafia, soprattutto, in un unicum occidentale dove lo stato di diritto ce lo siamo un po' scordato. Ora se n'è ricordata la Cedu, la Grande camera della Corte europea per i diritti umani che ha respinto un ricorso del governo italiano: il quale, come dire, perseverava. Vale anche per il 41bis, il cosiddetto «carcere duro» che doveva servire a isolare un detenuto: ma che nel tempo, come norma, è stata perlomeno modificata, allentata e resa definitiva a fronte delle rampogne degli Stati occidentali normali. L'ergastolo ostativo, ossia che «osta» a qualsiasi cambiamento, appartiene appunto all'emergenza del periodo in cui furono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dunque a un momento storico e a una mafia militarizzata che non esistono più, se non nel cervello di chi li rievoca e ri-processa continuamente, quasi ne avesse nostalgia. Ora, quasi trent'anni dopo, che la normativa antimafia sia poco costituzionale è un problema che l'Europa, ma anche e la nostra Consulta, non possono più fingere di non vedere.
Esiste, infatti, una cosa che si chiama Convenzione europea dei diritti umani, e fa clamorosamente a pugni con una parte del nostro ordinamento. Se un tempo a giustificare certe «leggi speciali» c'era appunto un'emergenza, le stesse leggi, in seguito, sono semplicemente rimaste ostaggio della demagogia politica di chi non ha più osato toccarle, questo per non sembrare ogni volta amico dei mafiosi e dei corrotti. Il modus ricattatorio prosegue da una vita, e ancora ieri il solito Fatto Quotidiano titolava «Abolite l'ergastolo? Un segnale ai mafiosi» a margine di un articolo del magistrato Luca Tescaroli. Siccome la giurisprudenza anche europea si fa sui casi singoli, tuttavia, ricordiamo che anche la condanna della Cedu contro l'Italia parte da un caso singolo: quello di Marcello Viola, ergastolano per associazione a delinquere di stampo mafioso più altri reati gravi come sequestro di persona e omicidio; dopo annidi carcere duro, Viola si era visto rifiutare un beneficio di legge perché non aveva mai ufficialmente collaborato con la giustizia, osando addirittura dirsi innocente: da qui il suo ricorso europeo e la sentenza di cui stiamo parlando. Ma si potrebbero citare altre condanne, compresa quella contro l'Italia perché applicò il 41bis a Bernardo Provenzano anche nei suoi ultimi 4 mesi di vita, quando era una larva e prima che morisse il 13 luglio 2016: il nostro Guardasigilli, secondo la Corte europea, l'ha sottoposto a un trattamento inumano, questo senza nulla togliere alla necessità che restasse comunque in galera. In realtà sul tema dell'ergastolo la nostra giurisprudenza ha sempre avuto un orientamento contraddittorio, insomma ha sempre fatto casino: come indeciso tra il «fine pena mai» invocato dall'Italia più securitaria (leggi: forcaiola) e l'articolo 27 ben stampigliato nella nostra Costituzione. Nel 2003 la Consulta aveva sancito che l'ergastolo ostativo era costituzionale e legato all'indisponibilità del condannato a collaborare con la giustizia, come a dire: se collabora va tutto a posto. Una scelta che non tiene conto della remota (ma neanche tanto, anzi) possibilità che il condannato sia innocente e che non abbia niente di che collaborare, o che non voglia farlo anche solo perché teme ritorsioni sulla sua famiglia. E comunque di sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione ce ne sono state anche altre, e di diverso orientamento. Ora non è chiaro che cosa succederà, ma il giochino ricattatorio (garantista=amico dei mafiosi) continua a tenere banco anche se le sentenze europee non paiono certo sospettabili di connivenze. A parte l'opinione del Guardasigilli Alfonso Bonafede, che non conta nulla, c'è un altro grillino come Nicola Morra (presidente di quella «Commissione parlamentare antimafia» che non ha più ragioni di esistere da almeno vent'anni) secondo il quale «l'Europa continua a mostrare indifferenza per le mafie». Ma, come ben sa la maggior parte dei giuristi, la realtà è diversa: l'ergastolo ostativo e tutta la vigente legislazione antimafia offre il fianco a dubbi di legittimità costituzionale (sui quali si chiudono gli occhi da tempo) ma contrasta soprattutto e troppo palesemente con molte convenzioni internazionali. Traduzione: il diritto europeo ha sempre chiuso un occhio sulle nostre leggi antimafia in quanto ben circoscritte: ma se fossero estese a tutti si andrebbe a svegliare il can che dorme e diverrebbe lampante l'amara verità, cioè che abbiamo alcune leggi che sono degne di uno stato di polizia.

FRANCESCO LA LICATA (La Stampa - 9/10/2919)
Quei giudici ignorano che cosa siano le nostre mafie
La Corte dei Diritti umani di Strasburgo ha emesso una sentenza che, alla luce delle argomentazioni proprie di un processo penale "normale", non può che essere definita ineccepibile e in linea con le tendenze della maggior parte dei paesi europei. Il recupero del detenuto deve essere l'obiettivo della condanna alla detenzione, che non deve presentarsi come disumana e senza speranza. E l'ergastolo, per definizione, non lascia spazi a molte aspettative. Ma è un paese normale l'Italia con le sue tre o quattro mafie? Quindi esistono altri argomenti che concorrono a considerare "pericoloso" il pronunciamento della Corte, senz'altro frutto di una cultura giuridica distante dalla nostra storia, lontana e recente. I giudici di Strasburgo non sanno cosa sono le organizzazioni criminali mafiose che da prima dell'Unità d'Italia hanno occupato almeno un terzo del territorio del nostro Meridione. Una prima osservazione riguarda la possibilità di redenzione del detenuto, che non si realizza nel mafioso irriducibile (cioè non collaboratore). Se non si è mai pentito, l'affiliato rimane a vita vincolato dal giuramento di sangue pronunciato al momento del suo ingresso nella "famiglia". E perciò non esiste alcuna possibilità di "cambiamento" o "redenzione", anzi la storia ci insegna che userà ogni concessione dello Stato per agevolare l'organizzazione criminale. Solo un gesto pubblico (come l'avvio di una collaborazione) può essere considerato l'inizio di una "nuova vita", come bene ha spiegato la vicenda umana di Tommaso Buscetta e di tanti altri collaboratori. La sentenza viene considerata "pericolosa" dai migliori specialisti della lotta alla mafia, che ricordano come tra le richieste contenute nel "papello" che Totò Riina inoltrò allo Stato per "concedere" la fine dello stragismo mafioso, vi fosse l'abolizione dell'ergastolo e del carcere duro (il 41 bis). Questo perché un boss, condannato a "fine pena mai" e relegato all'isolamento, è come un re senza potere e territorio e, dunque, non può imporre la sua volontà. In sostanza non è più un capo, come non lo fu Luciano Liggio in carcere, rispettato come un presidente onorario, ma non temuto come un capo. Anche la lotta alla mafia potrebbe subire arretramenti, se la sentenza trovasse applicazione in Italia. Nessun mafioso cederebbe più alla collaborazione senza la spada di Damocle del "fine pena mai" e una detenzione "normale" (senza isolamento e 41 bis) scoraggerebbe ogni forma di dissociazione o pentimento. Ma questo la Corte di Strasburgo non lo sa.

GAETANO DI MONTE (Dinamopress.it - 9/10/2919)

Colloquio con Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone per i diritti dei detenuti, a margine della storica sentenza della Corte europea per i diritti umani di Strasburgo (Cedu), che oggi ha invitato l'Italia a rivedere la normativa sull'ergastolo ostativo, cioè senza alcun tipo di benefici, considerato dalla Corte come trattamento disumano e degradante.
L'ergastolo ostativo è una punizione disumana e degradante, la quale viola l'articolo 3 della Convenzione europea per i Diritti Umani. È quanto ha stabilito la Gran Camera europea per i diritti umani di Strasburgo (Cedu) accogliendo il ricorso precedentemente presentato da un cittadino italiano, Marcello Viola, riconosciuto boss di 'ndrangheta il quale era stato condannato a quattro ergastoli per diversi omicidi, sequestro di persona e traffico di armi. In questione era l'articolo 4 del nostro ordinamento penitenziario che vieta al detenuto condannato per gravi reati - se non collaboratore di giustizia - la concessione di benefici come i permessi, il lavoro fuori dal carcere e le misure alternative a esso, l'ergastolo ostativo, appunto.
Istituto giuridico che ora la Cedu con questa sentenza invita l'Italia a riformare, ma, soprattutto, che apre la strada ai ricorsi di altri detenuti a cui non vengono riconosciuti benefici di alcun tipo.
Come Sebastiano Cannizzaro, boss mafioso catanese in carcere da più di dieci anni e sul cui ricorso per l'assenza di permessi, invece, il prossimo 23 ottobre si esprimerà la Corte Costituzionale. Tornando alla sentenza di oggi, in realtà, i giudici si sono espressi rigettando il ricorso presentato dal Ministero della Giustizia italiano, perché la Cedu già lo scorso giugno, in prima battuta, aveva dato ragione al detenuto Viola.
Ora, innanzitutto, spiega a Dinamopress, Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione per i diritti dei detenuti Antigone: "Il rigetto del ricorso dell'Italia da parte della Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, fa sì che la decisione presa dai giudici della stessa Corte di Strasburgo lo scorso giugno, in merito all'ergastolo ostativo, sia definitiva". e poi, prosegue ancora Gonnella: "con questa sentenza viene restituita finalmente ai giudici la possibilità di una valutazione discrezionale, cancellando quell'automatismo che trasformava questo tipo di ergastolo in una pena senza alcuna speranza di reintegrazione sociale, come invece la Costituzione impone. Mentre oggi si sta creando un inutile allarme, paventando l'uscita dal carcere di decine o centinaia di mafiosi. Dico soltanto che, se uno Stato è forte, non teme se stesso e i propri giudici, né la rimessa in libertà di persone che hanno scontato in carcere decenni di pena".
D'altronde, dice Gonnella: "Lottare contro l'ergastolo, non significa non avere a cuore la sicurezza del paese o non credere nella lotta contro le mafie. Sarebbe come accusare Papa Francesco, che ha abolito l'ergastolo dall'ordinamento vaticano, di non aver a cuore la lotta alla mafia". Sulla situazione, in generale, delle carceri italiane, Gonnella aggiunge: "Oggi la situazione delle carceri dal punto di vista dei numeri ci riporta al 2010, quando l'Italia fu condannata dai giudici europei per le condizioni inaccettabili di sovraffollamento e l'assenza di spazi vitali".
Infatti, spiega il presidente di Antigone: "I detenuti oggi sono 61 mila, ossia 10 mila in più rispetto ai posti letto regolamentari. In questo contesto tutti stanno peggio, il detenuto si perde nella folla, maggiori sono i rischi di abusi e salute negata. Fortunatamente, ci sono ancora molti operatori penitenziari che interpretano il loro ruolo in modo costituzionalmente corretto, mentre ci vorrebbero segnali forti e in controtendenza in termini di decarcerizzazione. Ma anche l'adozione di misure quali l'estensione dei contatti con i familiari, il diritto alla sessualità, che, più in generale, potrebbero avere effetti in termini di riduzione del tasso di disumanizzazione".
È capitato invece che i provvedimenti governativi dell'ultimo anno siano andati al contrario verso il non-umano, intrisi dell'ideologia del populismo penale. Sui dettati normativi noti come "decreti sicurezza", infatti, Patrizio Gonnella così si esprime: "avevano un impianto illiberale e per certi versi intriso di autoritarismo". E poi conclude: "Non è facile quantificare gli effetti sul sistema penale e penitenziario, di certo hanno eroso un sistema di garanzie, già di per sé flebile, soprattutto per i più vulnerabili".
L'impressione, di contro, è che nel frattempo proprio in questi giorni la macchina del populismo penale si è di nuovo già ben azionata. A dimostrarlo è proprio il dibattito sull'ergastolo ostativo, la cui abolizione è stata vista e considerata da più parti come un segnale ai mafiosi. Una posizione che ha accomunato in queste ore magistrati come Nino Di Matteo e politici come i ministri Alfonso Bonafede e Luigi Di Maio ma, più a "sinistra", anche l'ex-presidente del Senato in quota Liberi e Uguali ed ex magistrati Pietro Grasso.
Tra gli stessi magistrati l'unica voce fuori dal coro che si è espressa per l'abolizione dell'ergastolo ostativo è l'ex-pubblico ministero del tribunale di Milano Gherardo Colombo. Ai profeti della crudeltà a tutti i costi, bisognerebbe invece ricordare - aggiungiamo noi - che in quanto privazione illimitata di libertà l'ergastolo è una condizione di vita disumana. E ora che in qualche modo anche la Corte Europea per i diritti dell'Uomo lo ha riconosciuto, bisognerebbe ritrovare il coraggio di abolire l'ergastolo, in quanto trattamento contro l'umanità.

DIEGO MOTTA (Avvenire - 9/10/2919)

Per il professore di Diritto penale dell'Università Cattolica, "il recepimento di questa sentenza non comporta affatto la scarcerazione automatica. Toccherà poi al Tribunale di sorveglianza".
Grazie alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, sarà possibile per un giudice tornare a esprimersi sui possibili percorsi di "redenzione" e reinserimento sociale dei criminali più pericolosi. Non ci sarà più la parola "mai" dopo il fine pena. Quanto al pericolo sicurezza, spiega Luciano Eusebi, professore ordinario di Diritto penale all'Università Cattolica di Milano, "non assisteremo affatto alla liberazione automatica di determinati reclusi".
Semmai, siamo di fronte alla possibilità di ripensare a un modello che davvero garantisca una possibilità a tutti, nonostante le gravi efferatezze commesse. "Recuperare il detenuto contribuisce alla prevenzione. Una società è giusta e ha futuro solo se sa esprimere anche attraverso i criteri delle sue sanzioni valori antitetici a quelli della prevaricazione e della violenza" spiega Eusebi.

Professor Eusebi, cosa cambia allora per l'Italia dopo il pronunciamento arrivato dalla Corte di Strasburgo?
La sentenza giudica incompatibile col divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la presunzione assoluta di non rieducazione dei detenuti per reati cosiddetti ostativi (quelli previsti dall'articolo 4bis primo comma dell'ordinamento penitenziario) ove non collaborino con la giustizia: nel caso in cui, cioè, sebbene a distanza di molti anni dal reato commesso, non offrano un contributo ancora utile alle esigenze investigative. La conseguenza è l'inapplicabilità di qualsiasi profilo di diversificazione delle modalità esecutive della condanna, come pure di una possibile liberazione condizionale. Il che ha reintrodotto di fatto l'ergastolo senza speranza, ove non vi sia collaborazione, per quasi i tre quarti dei più di 1.700 condannati a tale pena, in quanto autori dei reati cosiddetti ostativi.

Quali effetti potranno esserci per i detenuti sottoposti al 41bis?
Il recepimento di questa sentenza non comporta affatto la scarcerazione automatica. Resta comunque necessaria la prova del venir meno di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata. In realtà, quanto stabilito dalla Corte restituisce, piuttosto, al Tribunale di sorveglianza il giudizio sul percorso rieducativo che abbia compiuto lo stesso detenuto che ha deciso di non collaborare.

Quali sono di solito i motivi che spingono un ergastolano a non pentirsi?
Chi non collabora può avere motivi diversi, come l'esigenza di non esporre a gravi ritorsioni i propri familiari. Altri non vogliono barattare la loro libertà con la possibile reclusione di persone a loro sottoposte in passato, che magari da tanti anni non delinquono. Ciò detto, anche la collaborazione può non essere affatto sintomo di un'effettiva rieducazione. Sia la Corte europea che la Corte costituzionale italiana ritengono che l'ergastolo resti compatibile con i principi, rispettivamente, della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e della nostra legge fondamentale solo se risulti prevista a distanza di tempo (non più 25 anni) una valutazione del percorso rieducativo effettuato, e la scarcerazione in caso di esito positivo.

Quale scenario si apre adesso?
La Corte europea ha respinto, ieri, l'istanza di rinvio del giudizio, già assunto da una sezione della medesima, alla valutazione della sua Grande Chambre, per cui quel giudizio è divenuto definitivo. Ora esso potrà essere direttamente utilizzato dai giudici italiani in sede interpretativa delle norme vigenti oppure, se ciò non sarà ritenuto possibile, potrà condurre a un giudizio di incostituzionalità delle medesime norme per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, che vincola al rispetto, salve incompatibilità con la Costituzione stessa, al rispetto degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Il superamento dell'ergastolo ostativo in realtà era già stato oggetto di studio da parte del mondo giuridico...
Sì. Era accaduto nel 2014: la Commissione ministeriale Palazzo, di riforma del sistema sanzionatorio penale, comprendeva oltre a docenti universitari e alcuni avvocati, anche autorevolissimi magistrati. In ogni caso la stessa Corte costituzionale si pronuncerà il prossimo 22 ottobre su un caso di preclusione dell'accesso al primo provvedimento di un eventuale percorso risocializzativo, costituito da un "permesso", sempre relativamente a un reato ostativo.

Come spiegare, in tempi di rancore diffuso, all'opinione pubblica la necessità e l'importanza di percorsi di recupero anche per chi si è macchiato delle colpe più atroci?
Bisogna spiegare che agire per il recupero e la responsabilizzazione dei condannati risulta nell'interesse generale della prevenzione e dell'intera società. Nulla è temuto maggiormente dalle stesse organizzazioni criminali di quanto non lo sia la defezione da parte dei suoi stessi membri, dato l'effetto destabilizzante ed emulativo che ciò può produrre. Nulla, in altre parole, rafforza maggiormente la legalità del fatto che proprio chi abbia commesso reati riconosca fattivamente le ragioni della legge e sappia reimpostare la sua vita futura. Ma laddove, fin dall'inizio, venga preclusa ogni speranza per certi condannati, specie per i più giovani, la comunità sociale perde chance di prevenzione fondamentali. Papa Francesco ha ricordato che "non bisogna mai privare le persone del diritto di ricominciare".

Non si dovrebbe partire anche dalla sfida di rendere più umano il carcere?
Papa Francesco opportunamente rimarca che una società è giusta e ha futuro solo se sa esprimere anche attraverso i criteri delle sue sanzioni valori antitetici a quelli della prevaricazione e della violenza. Il diritto non costruisce in base a logiche di ritorsione, ma - fermo restando il contrasto degli apparati criminosi e dei profitti illeciti connessi - attraverso la sua capacità di motivare, e di conseguire consenso anche da parte di chi ha pur gravemente violato la legge, al rispetto dei precetti normativi.


ENRICO NOVI (Il Dubbio - 9/10/2919)

Il presidente emerito della consulta: "L'articolo 117 della Costituzione vincola lo Stato italiano a rispettare la Convenzione europea dei Diritti umani e le sentenze della Corte di Strasburgo". A ricordarlo è il presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick.
C'è un po' di Giovanni Maria Flick, del presidente emerito della Consulta che è stato anche guardasigilli, in una sentenza storica come quella sull'ergastolo ostativo. "Insieme con altri studiosi, avevo trasmesso alla Corte europea dei Diritti dell'uomo una valutazione in veste di amicus curiae, come avviene spesso per i casi sottoposti ai giudici di Strasburgo.
Ebbene, ci eravamo permessi di sollevare un aspetto forse non sempre considerato, ossia la lesione che l'ergastolo ostativo produce anche rispetto alla competenza del giudice nella valutazione sull'effettivo recupero del condannato.
E proprio la restituzione di tale piena potestà valutativa al giudice di sorveglianza è non solo un ritorno ai principi costituzionali, ma anche l'esclusione di qualsiasi rischio di mettere fuori i boss, come sento dire". Flick, naturalmente, non si sente affatto corresponsabile di una tremenda minaccia per la Repubblica: in una giornata storica per la civiltà del diritto, sa di aver cooperato a riaffermare il principio inviolabile della dignità.

Ma l'Italia potrebbe sottrarsi al rispetto di questa sentenza?
Secondo l'articolo 117 della Costituzione siamo sottoposti agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione di trattati internazionali. La Convenzione europea dei Diritti umani è un architrave di tale ordinamento sovranazionale: ne siamo vincolati e siamo dunque vincolati ad applicare le sentenze della Corte di Strasburgo. Nel caso specifico, considerato che il collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso italiano, si afferma non un diritto di singole persone, ma un'indicazione vincolante a cui lo Stato deve uniformarsi. L'accesso ai benefici, per chi è condannato all'ergastolo, non potrà essere subordinato alla collaborazione.

E se comunque lo Stato italiano non si uniformasse?
Ci sarebbe la possibilità di ricorrere al giudice affinché sollevi la questione di costituzionalità delle norme sull'ergastolo ostativo. Peraltro la stessa Corte costituzionale è già investita della valutazione sull'articolo 4bis dell'ordinamento penitenziario, che preclude l'accesso ai benefici per alcuni reati, e già in quella sede, tra pochi giorni, potrà esprimere una valutazione adeguata. Ma posso muovere un'obiezione alla sua stessa domanda?

In che senso?
Nel senso che trovo difficile una contestazione formale dello Stato italiano rispetto a un giudizio con cui la Corte di Strasburgo evoca il problema della dignità.

Al centro della pronuncia sull'ergastolo ostativo c'è la dignità?
La Corte dice che va contro la dignità della persona offrire un'unica alternativa al carcere a vita individuata nella collaborazione con la magistratura.

Tale previsione, secondo la commissione Diritti umani presieduta da Manconi, configurerebbe persino una tortura di Stato...
Non so fine a che punto sia una considerazione compatibile con quanto previsto dalla Convenzione di New York contro la tortura. E comunque non credo sia necessario spingersi fino a tal punto. Anche perché la Corte ha richiamato l'Italia al rispetto di un ulteriore cardine del diritto penale, qual è la competenza esclusiva del giudice sulla valutazione del percorso rieducativo del condannato e sul suo possibile reinserimento.

Con l'ergastolo ostativo tale competenza era stata disconosciuta?
Evidentemente sì: subordinare l'effettivo reinserimento sociale del condannato alla sua eventuale collaborazione significa avocare la valutazione che dovrebbe competere al giudice naturale precostituito, se possiamo così definirlo, che nel caso del detenuto è il giudice di sorveglianza. Si tratta di un'affermazione che risponde anche alla presunta grande incognita che questa sentenza, per alcuni, dischiuderebbe.

A cosa si riferisce?
Al fatto che riconoscere la competenza del giudice di sorveglianza fa giustizia dei timori di veder liberate fiumane di mafiosi: sarà il magistrato, in ciascun singolo caso, a valutare se è effettivamente compiuto un processo di recupero.

Si restituisce dignità all'uomo. Persino se è stato mafioso...
Anche in relazione a una conseguenza, sottovalutata direi, dell'ergastolo ostativo. Vede, nel nostro ordinamento, nella nostra tradizione, il processo di cognizione ha come oggetto il fatto. La gravità della lesione al bene giuridico offeso. A essere giudicato non è il mafioso o il corrotto, ma il fatto. L'uomo viene in considerazione solo con l'esecuzione della pena. Con l'ergastolo ostativo si opera un capovolgimento, perché nella fase di esecuzione si continua a giudicare non l'uomo e il suo percorso, ma ancora il fatto. Solo che così un Paese trasfigura i connotati stessi del diritto penale.

Una perdita di civiltà?
Tanto più perché simmetricamente connessa al cosiddetto diritto penale del nemico. Al mantra del buttare la chiave, in cui il carcere non è estrema ratio, ma soluzione abituale e, inevitabilmente, discarica sociale. In tal modo il processo di cognizione, a sua volta, non giudica più il fatto ma l'uomo, mafioso o corrotto che sia, in quanto nemico a prescindere.

Un sistema da Stato d'eccezione: la Cedu ci sollecita a superarlo?
In un momento di eccezionalità qual è stato il 1993 forse l'ostatività poteva avere una spiegazione: ora non la si può comprendere. Così come mi sono sempre sentito in compagnia del Santo Padre, di Moro, di Napolitano, nel ritenere che l'ergastolo fosse una pena illegittima nella formulazione ma legittima nell'esecuzione finché è possibile avere una prospettiva di uscirne con la liberazione condizionale, quando si ritiene ragionevolmente che il condannato si sia rieducato. Con la scomparsa, provocata dal regime ostativo, di quel recupero di legittimità, io proprio non riuscivo ad accettare quell'illegittima dichiarazione che è il fine pena mai.

MAURO PALMA (Il Manifesto - 9/10/2919)

Né stupore, né allarme per la decisione del Collegio della Grande Camera della Corte di Strasburgo di rigettare la richiesta italiana di riesame della sentenza dello scorso giugno sul caso di Marcello Viola. La III sessione della Cedu aveva condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani.
L'articolo 3 è un articolo inderogabile della Convenzione europea e vieta, oltre alla tortura, anche le pene o i trattamenti inumani o degradanti. Da tempo la giurisprudenza della Corte ha considerato che "l'ergastolo senza speranza" sia da considerare un trattamento di questo tipo e che l'ordinamento degli Stati tenuti insieme da quell'impegno solido che l'appartenenza alla comune Convenzione per i diritti umani rappresenta, debbano prevedere dopo un congruo numero di anni che il giudice possa stabilire se la persona che sta eseguendo una condanna all'ergastolo abbia compiuto un percorso significativo di resipiscenza e possibile reinserimento, rappresenti ancora un pericolo per la società esterna, abbia o meno ancora legami criminali. Nessun automatismo concessivo, quindi, ma soltanto la possibilità di valutare la persona, senza inchiodarla al reato commesso 25 o 30 anni prima.
Un principio che si è andato consolidando negli anni. Nel caso italiano, si trattava di stabilire se l'ordinamento offrisse o meno un'ipotesi di "speranza", anche nel caso di reati gravissimi e peculiari, quali sono quelli connessi alla criminalità organizzata e, in generale, quelli compresi in quell'eterogeneo elenco di reati dell'articolo 4bis.
È vero che è prevista l'ipotesi che la collaborazione possa essere inesigibile per vari motivi, incluso il già totale accertamento degli eventi e degli autori, tuttavia la Corte ha ritenuto che la sola ipotesi collaborativa prevista dalle nostre norme non fosse sufficiente e ha osservato che la non collaborazione può non essere legata alla persistente adesione al disegno criminale, o considerata sinonimo di attuale pericolosità sociale. E d'altra parte, potrebbero esserci anche collaborazioni opportunistiche e non dovute ad un effettivo distacco dalle organizzazioni di appartenenza.
In sintesi, ha affermato che ci debba essere un momento - sottolineo nuovamente dopo un alto numero di anni - di considerazione da parte del giudice del singolo caso in esame, anche perché ha ricordato che le politiche penali europee mettono sempre più l'accento sull'obiettivo della risocializzazione anche per i condannati all'ergastolo o a una lunga pena detentiva.
La sentenza del giugno scorso ha dato anche un'indicazione generale: richiamando un particolare articolo del Regolamento della Corte (l'art. 46) ha chiarito che il problema non riguarda una singola situazione, ma ha una dimensione "strutturale", sistemica, per cui ha implicitamente invitato lo Stato a riconsiderare la materia sulla base delle indicazioni formulate nella sentenza. Che peraltro è stata adottata dai sette giudici con sei voti a favore (incluso il giudice italiano) e uno contrario (quello polacco).
Quindi, nessun allarme, quali quelli letti in questi giorni circa lo smantellamento della lotta alla criminalità organizzata, che continua e deve continuare con la stessa determinazione. Soprattutto nessuna conseguenza, se non quella del ripensamento e della revisione complessiva degli strumenti da utilizzare per sconfiggere le organizzazioni criminali: la sentenza non mette fuori dal carcere il signor Viola, né alcuna altra persona nella stessa posizione; mette piuttosto noi fuori dalla gabbia mentale dell'impossibilità di una pena costituzionalmente orientata anche per coloro che hanno commesso reati gravissimi e strutturati in forme organizzative criminali radicate anche territorialmente.
Ma, anche nessuno stupore per la decisione del Collegio di non riesaminare il caso: alla forma allargata di composizione della Corte (i 17 giudici della Grande Camera) si ricorre per casi che investono la possibilità di stabilire un principio che abbia un carattere di novità per tutti i 47 Paesi del Consiglio d'Europa. Nel caso in esame, quello del rifiuto dell'ergastolo senza speranza, il principio era già chiaro e affermato dalla Corte. Quindi, nessun nuovo principio generale su cui soffermarsi, ma un'applicazione specifica. Un'applicazione che però per noi, per la nostra cultura, ha la forma e la sostanza di un principio su cui riflettere.


LUIGI MANCONI (La Repubblica - 9/10/2919)

Il ricorso presentato dal governo italiano contro la sentenza della Corte europea dei diritti umani del 13 giugno 2019 è stato dichiarato inammissibile. In quella pronuncia, si sostiene che l'ergastolo ostativo è in contrasto con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani, che vieta in modo assoluto trattamenti inumani o degradanti.
Il che corrisponde, nella sua sostanza più profonda, al contenuto dell'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale. E, invece, a sentire una certa propaganda (triviale, ma, riconosciamolo, efficace), opporsi alla misura dell'ergastolo ostativo significherebbe, più o meno, "aiutare la mafia". Ne consegue che la sentenza della Cedu finisce per essere intesa come una sorta di "concorso esterno", e coloro che la condividono sono presentati come fiancheggiatori in doppiopetto di mafia, 'ndrangheta, camorra (e, per non farci mancare nulla, della Sacra Corona Unita).
Poco importa se a condividere le argomentazioni che hanno determinato la decisione della Cedu siano, tra gli altri, fior di giuristi e galantuomini come Giostra, Pugiotto, Galliani, Palazzo, Dolcini e tre presidenti emeriti della Corte Costituzionale (Onida, Flick, Silvestri). Ma cos'è l'ergastolo ostativo? È quella forma di pena perpetua che non consente al condannato, anche in presenza di prove certe di riabilitazione, il ritorno alla vita sociale dopo un congruo periodo di tempo.
Di conseguenza i condannati per alcuni reati di particolare gravità, come mafia o terrorismo, non possono essere ammessi ai "benefici penitenziari", né alle misure alternative alla detenzione, e, in particolare, alla liberazione condizionale. Sono sottoposti a tale regime quei reclusi che non hanno collaborato con le indagini della magistratura (a eccezione dei casi in cui si sia resa "comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia").
Le ragioni che inducono tanti - Federico Cafiero De Raho, Sebastiano Ardita, Piero Grasso, Nino Di Matteo e altri - a sostenere la necessità irrevocabile dell'ergastolo ostativo sono in parte motivate e si affidano soprattutto agli effetti dell'allarme sociale che le organizzazioni criminali tutt'ora suscitano (e comprensibilmente).
Ma non è affatto detto che lo strumento scelto sia quello più adeguato, oltre che capace di rispondere ai parametri di tutela dei diritti fondamentali della persona. Vale in qualche modo quello che può dirsi a proposito del regime speciale di 41bis. Esso non è stato istituito per realizzare un "carcere duro", maggiormente afflittivo e punitivo, ma perché perseguisse un unico scopo. Quello di recidere i legami tra condannato e organizzazione criminale esterna. Non diversa è la motivazione originaria dei limiti che la legislazione antimafia ha imposto ai benefici penitenziari. Quella, cioè, di impedire ai detenuti, dimostratisi tutt'ora socialmente pericolosi, di continuare a delinquere una volta usciti dal carcere.
Anche in questo caso la norma perseguiva la maggiore efficacia e non la massima crudeltà; e, in ogni caso, non dovrebbe confliggere con l'articolo 27 della nostra Carta, dove si afferma che "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato". Cosa impossibile, va da sé, se il fine pena è "mai". Entrambe le misure (ergastolo ostativo e 41bis) nascono come provvedimenti straordinari per stati d'eccezione (com'era considerata l'Italia nei primi anni 90, dopo gli assassinii di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli uomini di scorta) e tutt'e due le norme, nate come misure di emergenza, sono diventate, col tempo, permanenti.
Le legittime preoccupazioni di chi teme che, di un'eventuale abolizione dell'ergastolo ostativo, possano usufruire i capi delle mafie, vanno prese sul serio, ma la risposta giusta dovrebbe essere un'altra: quella di verificare, nella maniera più rigorosa, la sussistenza dello stato di pericolosità sociale; e, nel caso di continuità di esso, protrarre la detenzione. E così di consentire al giudice, anche in questa circostanza, di giudicare. Si tratta di passare, dunque, da un dispositivo automatico a un giudizio analitico, che non escluda alcuno, preventivamente - ma in realtà, definitivamente - dalla possibilità di emancipazione dal crimine.
Questa opportunità forse riguarderà pochi tra i responsabili delle stragi e dei grandi delitti, ma dimostrerà, in maniera inequivocabile, la superiorità giuridica e morale dello stato di diritto rispetto ai suoi nemici giurati.
P.s. Uno dei più insidiosi luoghi comuni sostiene che "in Italia nessuno sconta l'ergastolo fino alla fine". Le cose non stanno così. A oggi gli ergastolani sono 1.790 (e tra essi molti muoiono in cella). E i sottoposti a "ergastolo ostativo" sono 1.255.


GIOVANNI FIANDACA (Il Foglio, 10/10/ 2019)
 Il tema dell'ergastolo cosiddetto ostativo pone sul tappeto questioni complesse e controverse, rispetto alle quali le opinioni si contrappongono non solo nell'orizzonte politico e nella pubblica opinione, ma persino all'interno della stessa magistratura. E' giustificato o no che i condannati all'ergastolo per gravi reati di criminalità organizzata (politica o terroristica) possano accedere ai benefici penitenziari, e infine alla liberazione condizionale, soltanto a condizione che collaborino con la giustizia? Un interrogativo come questo, oltre a riguardare l'interpretazione delle norme costituzionali e convenzionali a tutela dei diritti umani, coinvolge la grande questione del senso e degli scopi della pena nella realtà contemporanea.
Una questione a sua volta assai complessa e non poco divisiva, che nel dibattito corrente viene di solito lambita in termini superficiali e alquanto emotivi, ma che per fortuna riceve ben altro approfondimento da parte dei giuristi e dei giudici più illuminati. Sicché, oggi forse ancor più di ieri si avverte l'esigenza di rendere accessibili e comprensibili alla gente comune i discorsi sulla pena sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza più evolute. Invero, per contestare la legittimità dell'ergastolo ostativo si può fare a meno di iniziare col citare la ormai nota sentenza della Corte di Strasburgo sul caso del capocosca Francesco Viola (resa lo scorso 13 giugno e divenuta definitiva l'8 ottobre in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del governo italiano da parte della Grande camera), sulla quale comunque tornerò. Piuttosto, basterebbe prendere le mosse dalla Costituzione italiana, il riferimento ai cui princìpi - se letti senza preconcette limitazioni o eccessive timidezze - potrebbe risultare già sufficiente allo scopo.
A cominciare dal principio del finalismo rieducativo della pena e dal connesso divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (entrambi sanciti dall'art. 27, comma 3), che insieme estendono al settore penale quella duplice istanza personalistica e solidaristica che più in generale connota una Costituzione come la nostra. Da qui, un duplice messaggio rivolto agli stessi cittadini. Primo: anche il delinquente (a prescindere dal tipo di reato commesso e dal livello di pericolosità) è titolare di una dignità umana inalienabile, che va il più possibile protetta pure durante l'esecuzione della pena. Secondo: nessun uomo è perduto per sempre, e quindi anche ogni delinquente è potenzialmente capace di miglioramento grazie a interventi di tipo rieducativo. La Costituzione, dunque, rispecchia una visione antropologica non pessimistica, ma aperta per ogni essere umano alla speranza di possibili miglioramenti futuri. Ora, sviluppando queste premesse con coerenza e rigore, si può giungere al punto di considerare poco compatibile con la Costituzione non solo l'ergastolo ostativo, ma più radicalmente l'ergastolo in ogni sua forma.
Una conclusione, questa, tutt'altro che assurda o bizzarra specie se si considera che la pena perpetua è stata abolita in non pochi ordinamenti contemporanei, e le relative società mostrano ciononostante di continuare a ben sopravvivere. Se così è, c'è allora da chiedersi come abbia fatto la nostra Corte costituzionale a salvare finora l'ergastolo dalle eccezioni di costituzionalità più volte sollevate, e ciò a dispetto sia del suo sicuro contrasto col principio di rieducazione (la quale va infatti intesa come acquisizione della capacità di rispettare le leggi tornando a vivere nella realtà esterna, e non già come mero ravvedimento interiore nel chiuso di un carcere), sia della sua plausibile qualificazione in termini di trattamento contrario al senso di umanità (una pena senza fine, privando di ogni speranza la prospettiva esistenziale del condannato e rinnegando la possibilità di una sua risocializzazione, può infatti - alla stregua dell'evoluzione della sensibilità collettiva - essere percepita come offensiva della dignità umana).
In estrema sintesi, questo salvataggio è stato operato sulla base di argomenti non irresistibili, che possiamo riassumere in forma semplificata così. Per un verso, la presa d'atto della progressiva erosione del carattere perpetuo dell'ergastolo per effetto della sua inclusione legislativa prima nell'area di applicazione della liberazione condizionale (sin dal 1962), e successivamente dei vari benefici previsti dalle leggi di riforma dell'ordinamento penitenziario (lavoro all'esterno, permessi-premio, semilibertà) e concedibili sulla base dei progressi compiuti dal condannato nell'ambito del percorso rieducativo intrapreso durante la detenzione. Per altro verso, facendo leva sulla tradizionale concezione polifunzionale della pena, che valorizza la finalità rieducativa senza assegnarle un ruolo preminente, ma considerando scopi altrettanto importanti della punizione la difesa della società dalla delinquenza e altresì la repressione dei reati in chiave retributiva. Solo che l'evoluzione più recente della giurisprudenza costituzionale tende in verità a superare la concezione suddetta, riconoscendo alla rieducazione un rango decisamente prioritario come si desume, da ultimo, dalla affermazione del "principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena" (emblematica in questo senso la sent. n. 149/2018).
Passiamo, a questo punto, dal problema generale dell'ergastolo in sé a quella forma più specifica di ergastolo definito "ostativo", previsto nel 1992 dopo l'assassinio di Giovanni Falcone per i mafiosi e i terroristi (ma poi irragionevolmente esteso ad autori di reati disomogenei di altra natura!) e la cui particolarità - come già detto - consiste in questo: la sua perpetuità non si interrompe (come nel caso dell'ergastolo comune) grazie ai soli progressi compiuti dal condannato sulla strada del ravvedimento, ma necessita di un presupposto ulteriore costituito appunto dalla collaborazione giudiziaria. Perché? Ciò si spiega con la preoccupazione emergenziale, successiva alla strage di Capaci, di contrastare la contingente escalation della criminalità mafiosa con strumenti repressivi drastici e il più possibile funzionali alla prevenzione generale e alla difesa sociale. Ecco che, proprio allo scopo ultimo di scompaginare le organizzazioni mafiose, il legislatore ha preteso che i mafiosi ergastolani per vedersi aprire le porte del carcere non possono limitarsi a una dissociazione psicologica dalla mafia, ma devono altresì collaborare con lo Stato rendendo dichiarazioni utili alla repressione giudiziaria delle mafie.
Così, l'ergastolano viene sottoposto a una pressione psicologica finalizzata allo smantellamento delle associazioni criminali: egli si trova cioè di fronte all'alternativa di rimanere a vita in carcere serbando il silenzio, o di potere in prospettiva riconquistare la libertà denunciando i reati di altri mafiosi. E' legittimo questo meccanismo di ricatto psicologico? I magistrati antimafia ne rivendicano con forza la legittimità, insieme a una parte significativa delle attuali forze di governo, continuando a elevare a obiettivo prioritario l'efficacia della lotta contro il fenomeno mafioso. In aggiunta, le vittime di mafia avvertono come ingiusto, sul piano di una giustizia retributiva, che un mafioso possa sottrarsi all'ergastolo senza scampo pur rifiutando la collaborazione giudiziaria. Sennonché, la lotta contro le mafie non può essere assolutizzata come interesse supremo, addirittura sino al punto di bollare come teoria astratta o preoccupazione di "anime belle" il rispetto di princìpi e diritti che il costituzionalismo nazionale ed europeo oggi impone di tutelare in misura maggiore che in passato.
Quanto poi ai sentimenti delle vittime, non sarà certo l'estremo rigore di una pena congegnata per favorire la collaborazione o declinata in chiave fortemente retributiva a sanarne davvero i traumi e le ferite. Gli studi di psicologia della vittima attestano che essa ha bisogno di ben altro per elaborare il lutto delle ingiustizie sofferte. A ben vedere, l'ergastolo ostativo va incontro a più obiezioni per le seguenti ragioni.  Esso, ancor più dell'ergastolo comune, contrasta col principio rieducativo: la indisponibilità a collaborare con la giustizia non è infatti un indicatore certo e univoco di mancato ravvedimento; il mafioso può rifiutare di collaborare per il timore di esporre se stesso o propri famigliari al pericolo di ritorsioni o per la indisponibilità morale a scambiare la propria libertà con quella di altri. Ma vìola, altresì, il diritto alla libertà morale (inviolabile in base all'art. 2 Cost.) proprio perché la scelta tra collaborare e non collaborare avviene sotto la forte pressione psicologica dell'alternativa tra segregazione perpetua e possibilità di tornare liberi.
Ancora, si profila un contrasto col diritto di difesa sotto forma di diritto al silenzio. E, infine, si può contestare la compatibilità col principio costituzionale di umanità della pena (per approfondimenti cfr. il recente e importante volume collettivo "Il diritto alla speranza. L'ergastolo nel diritto penale costituzionale", Giappichelli, 2019). Dal canto suo, la Corte di Strasburgo ha bocciato l'ergastolo ostativo in base alla prevalente motivazione che esso contrasta con l'art. 3 della Convenzione europea (divieto di trattamenti inumani e degradanti), dal momento che "limita eccessivamente la prospettiva di rilascio dell'interessato e la possibilità di riesame della pena". Una conclusione condivisibile, questa, che non potrà non incidere sulla presa di posizione della nostra Corte costituzionale nel caso dell'ergastolano Sebastiano Cannizzaro attesa il prossimo 22 ottobre.


di VLADIMIRO ZAGREBELSKY - La Stampa - 10/10/2919)
 Ogni discussione tra tesi contrapposte richiede il rispetto per i fatti. E ciò che è mancato nel caso della recente sentenza della Corte europea dei diritti umani, da parte di diversi commentatori, anche specialisti della materia, che sembra non abbiano letto la sentenza.
Il risultato è disinformazione grave, che getta allarme in materia di lotta alla mafia ("La mafia ringrazia") e delegittima il sistema di protezione europea dei diritti umani ("Quei giudici non sanno cosa sia la mafia").
Va dunque innanzitutto precisato che la sentenza non riguarda il regime dell'art. 41bis della legge penitenziaria, che tra l'altro esclude i detenuti cui viene applicato da contatti con l'esterno, contatti con altri detenuti, ecc. allo scopo di interrompere le loro comunicazioni con gli ambienti criminosi da cui provengono. Anzi, la Corte europea, proprio perché avvertita della natura della mafia, ha più volte dichiarato che quel regime restrittivo non è inumano ed è giustificato dallo scopo di prevenzione del crimine.
Il ricorso di un ergastolano in carcere da vent'anni perché condannato per gravi reati di mafia ha dato occasione alla Corte europea di esaminare la legge penitenziaria del 1975 e i suoi articoli 4bis e 58-ter introdotti nel 1992. Tali norme riguardano tutti i condannati a pena detentiva, anche diversa dall'ergastolo, per una serie eterogenea di reati (da quelli associativi di stampo mafioso o terroristico o relativi agli stupefacenti, a molti altri come per esempio quelli contro la pubblica amministrazione, o di violenza sessuale, ecc.).
Quei condannati nel corso della detenzione sono esclusi dalla possibilità di accesso a benefici penitenziari, come i permessi di uscire, il lavoro all'esterno del carcere, la liberazione condizionale (per gli ergastolani dopo 26 anni di detenzione) e le misure alternative alla detenzione, salvo che collaborino con le autorità per la ricostruzione dei fatti e l'identificazione di altri responsabili. Si tratta di una condizione rigida, che non consente al Tribunale di Sorveglianza di valutare complessivamente l'esito del percorso rieducativo che il detenuto ha compiuto in carcere e quindi concedere o negare benefici.
La Corte ha ritenuto che il rifiuto di collaborazione è certo significativo, tuttavia in concreto può non essere sintomo inequivoco di perdurante affiliazione all'associazione criminosa, ma essere invece effetto della paura di ritorsioni che potrebbero subire anche i famigliari e che viceversa una collaborazione potrebbe essere puramente opportunistica e non escludere la pericolosità del condannato. La mancanza della possibilità di accertamento da parte del giudice è la ragione della valutazione negativa della Corte europea.
L'adeguamento della legge italiana alla sentenza europea potrà semplicemente porre fine all'automatismo e rimettere il giudizio al Tribunale di Sorveglianza. Fine dell'automatismo, come ha precisato la Corte, non significa affatto ammissione del detenuto ai benefici. Nello stesso senso d'altra parte si era già espressa anni orsono una commissione di studio del Ministero della giustizia. Nulla di drammatico dunque. Semplicemente un adeguamento alle legislazioni presenti negli altri Paesi europei.
Da anni ormai la Corte europea, sulla base dell'orientamento prevalente in Europa di dare spazio alla finalità della pena e promuovere la risocializzazione del detenuto, ha sanzionato quei sistemi che, con esclusioni automatiche come quella italiana, negavano ogni rilevanza ai progressi compiuti dal condannato nel corso degli anni di carcere.
E quei sistemi si sono adeguati senza drammi. Il caso più evidente è la pena dell'ergastolo, ma il principio riguarda tutte le pene detentive. Non è solo la Convenzione europea dei diritti umani, ma prima ancora la Costituzione che stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del reo. Di tutti i rei. La concessione o la negazione dei benefici sono strumenti efficaci di accompagnamento del processo di rieducazione.
Negare rilevanza al complessivo atteggiamento del detenuto nel corso dell'esecuzione della pena, o vincolarla a condizioni rigide e automatiche, impedisce l'opera di rieducazione. Se non serve a niente, a che pro impegnarsi? Lo hanno affermato sia la Corte europea, sia in passato anche la Corte costituzionale, che a sua volta prossimamente dovrà valutare la costituzionalità delle norme che la Corte europea ha ritenuto in contrasto con la Convenzione europea dei diritti umani.

MARIO CHIAVARIO (Avvenire, 10/10/2019)

No, non è un cedimento postumo al ricatto di un "papello" di Totò Riina la conferma della censura della Corte europea dei diritti umani (Cedu) per l'"ergastolo ostativo". Non è vero, insomma, che d'ora in poi mafiosi e terroristi, camorristi e 'ndranghetari, saranno sicuri di fruire comunque, prima o poi, di "benefici" come permessi e semilibertà, fino alla liberazione condizionale dopo ventisei anni di espiazione carceraria, che l'art. 4bis della legge penitenziaria ha finora precluso a coloro i quali, condannati in quanto rientranti in tali categorie, non prestino "collaborazione" con la giustizia. Sono dunque del tutto infondate le preoccupazioni immediatamente espresse o ribadite da valorosi magistrati o ex magistrati da sempre impegnati con rigore e competenza in indagini sulla criminalità organizzata? Un'altra volta si deve rispondere di no. E meno ancora si può rimanere insensibili allo sconcerto di persone come la vedova dell'agente Vito Schifani quando non a torto ricorda, a confronto del carcere perpetuo per boss ed esecutori spietati, l'"ergastolo a vita" inflitto a lei nella primavera del 1992 con la strage di Capaci. Molto, però, dipende da una integrale lettura di ciò che la Corte europea ha davvero detto e voluto dire e che è in parte diverso da ciò che qualcuno attribuisce o addebita al collegio giudicante; e subito dopo dipende dalla capacità del nostro Stato di rispondere in modo puntuale - senza isterismi, senza arroganze, senza applicazioni esorbitanti - al messaggio europeo.
E qui sono in molti a essere chiamati in causa, ciascuno nel suo ambito: i detentori del potere legislativo, cui si rivolge direttamente, per una riforma della legge vigente, la Corte stessa; prima ancora la nostra Corte costituzionale, che il 22 ottobre dovrà pronunciarsi su questioni in larga parte ricalcate su quella affrontata a Strasburgo; ma inoltre, e soprattutto, i giudici di sorveglianza, che dovranno esaminare vecchie e nuove istanze presentate da persone sottoposte a quella forma di ergastolo. Anzitutto, dunque, non si faccia dire ai giudici di Strasburgo ciò che non hanno detto. A essere giudicato inumano è stato l'inderogabile automatismo normativo tra il rifiuto di "collaborazione" e l'assoggettamento al regime del "fine pena mai", in quanto tale da avvilire la dignità delle persone, e da spegnere ogni speranza di ritorno a una vita "diversa", sulla base di una presunzione di permanente pericolosità che non potrebbe definirsi assolutamente incontrovertibile. Ma è la Corte stessa a precisare che dalla sua pronuncia non consegue affatto il riconoscimento di un diritto del detenuto sollevato da quel regime ad essere messo necessariamente in libertà.
Né viene svilito il ruolo che le "collaborazioni" (di giustizia) hanno avuto e possono avere tuttora come preziosi strumenti d'indagine. Indubbiamente esce accentuata la responsabilità dei tribunali di sorveglianza. Senza più lo "scudo" di quella presunzione assoluta di pericolosità, spetterà loro valutare in concreto - come in ogni altro caso, compresi quelli di ergastolo "ordinario" - se persista o no la pericolosità del condannato (oggettivamente altissima in radice per la gravità dei crimini commessi), se e quando maturerà il tempo per un'eventuale concessione di questo o quel "beneficio". Ma non è affatto detto che quella mancata "collaborazione" non debba più pesare per nulla. A un automatismo non se ne deve sostituire uno di segno opposto; e, se ce ne fosse bisogno per orientare i giudici, dal Parlamento e magari, già tra pochi giorni, da Palazzo della Consulta potrebbe venire qualche precisa indicazione in tal senso: per esempio, precisandosi esplicitamente che il rifiuto di collaborare, se non può essere di per sé motivo preclusivo a quella concessione, continua però a poter avere rilievo, se del caso anche decisivo, ai fini di una risposta negativa alla richiesta del condannato; e gli accertamenti e le valutazioni, proprio per la caduta di quello scudo, dovranno tendere a essere di particolare rigore.
Per tutti noi, l'emersione di una realtà niente affatto marginale (l'"ergastolo ostativo" coinvolge più di mille persone), ma che troppo pochi conoscevano e la svolta impressa dalla Cedu dovrebbero comunque far riflettere parecchio, senza soggiacere all'alternativa tra la condivisione dei truculenti appelli al far "marcire in galera" e un ingenuo indulgenzialismo senza limiti. La strada la possono indicare proprio i valori della speranza e della dignità che stanno alle base di queste pronunce di Strasburgo. Speranza e dignità da non spegnere in nessuno e anzi da aiutare a risvegliare in chi possa averle smarrite. Speranza e dignità cui si richiama tanto spesso anche papa Francesco, non senza dedurne una contrarietà radicale al "fine pena mai". Speranza e dignità che tuttavia non debbono trasformarsi in fonti di abusi finalizzati al ritorno nel mondo del crimine o addirittura al mantenervi o riconquistarvi posizioni di dominio.


DANILO PAOLINI (Avvenire, 10/10/2019)

Guardatevi intorno. Li vedete? Sono centinaia di boss mafiosi e terroristi tornati in libertà dopo la conferma della sentenza della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo sull'ergastolo ostativo previsto dall'ordinamento penitenziario italiano.
Non li vedete? In effetti non potete, perché quel verdetto non aveva lo scopo né il potere di scarcerare nessuno. Eppure a leggere i titoli urlati di molti giornali e le dichiarazioni (ormai altrettanto urlate, se non di più) della gran parte dei politici, ministri e parlamentari, il rapporto di causa-effetto sembra certo: tana libera tutti, l'Italia ha definitivamente perso la guerra contro la mafia e contro il terrorismo.
Circolano già liste di nomi tristemente celebri che starebbero per uscire dal portone della prigione. Ogni cosa è perduta. Ne sono convinti, e ce lo spiegano, persino noti giuristi e stimati magistrati, in servizio o a riposo. Del resto, era stato proprio il governo italiano a ricorrere contro la sentenza emessa a giugno dalla Corte di Strasburgo.
Per dare un contributo al dibattito in corso, avremmo preferito sinceramente attendere la decisione della Corte costituzionale italiana sulla medesima materia. Ma il clamore e l'allarme seguiti alla pronuncia inducono a una riflessione. Scrivere queste righe, per altro, è come remare contro corrente, con pochi compagni di viaggio (cappellani, avvocati penalisti, radicali) e però, tra i pochi, un campione dell'umanesimo integrale: Papa Francesco. È stato lui a definire l'ergastolo una "pena di morte nascosta".
Una pena fino alla morte. E ancora lui, un mese fa, ricevendo proprio il personale dell'Amministrazione penitenziaria italiana, ha ricordato che il compito del carcere è di indurre chi ha sbagliato a "prendere coscienza del male compiuto" per favorire "prospettive di rinascita per il bene di tutti". Mentre "l'ergastolo non è la soluzione dei problemi, ma un problema da risolvere", perché "se si chiude in cella la speranza, non c'è futuro per la società".
Ciò che i giudici del Consiglio d'Europa hanno detto al nostro Paese è: l'ergastolo ostativo - quello che nega a chi non ha collaborato con la giustizia la possibilità di chiedere, dopo un certo numero di anni di reclusione, benefici come il lavoro esterno o la semilibertà - è un trattamento inumano. Del resto, già l'ergastolo in sé è in contraddizione con l'articolo 27 della nostra Costituzione, laddove stabilisce che le pene "devono tendere alla rieducazione del condannato".
Una contraddizione attenuata, appunto, dalla possibilità di un reinserimento, seppure parziale, nella società. Ma secondo l'associazione "Nessuno tocchi Caino", gli ergastolani ostativi sono 1.250 su un totale di 1.790. Tutti irrecuperabili? Tutti capi della mafia? Tutti terroristi intenzionati a riprendere la lotta armata?
La realtà è che collaborare con la giustizia non sempre è una libera scelta. Può non essere possibile per diversi motivi. Per esempio perché la propria famiglia è esposta a ritorsioni. O perché, da "manovali" della criminalità, non si hanno informazioni utili. Oppure, ancora, perché i propri compagni di crimine sono morti o già "dentro".
E può perfino darsi, pensate un po', che uno sia condannato da innocente e che perciò non abbia proprio nulla da riferire. Ma come si può automaticamente escludere che il detenuto non "pentito" sia cambiato, sia oggi un uomo, una donna, differente rispetto a colui o a colei che si macchiarono del sangue altrui? Meglio che a farlo, come per gli altri ergastolani, sia il giudice di sorveglianza, valutando per ciascun richiedente vicende umane, condotta, circostanze.
Tutto qui. Non sarebbe un passo indietro per la certezza della pena, ma un passo avanti per la certezza del diritto. Sarebbe senz'altro più difficile, laborioso, delicato, rispetto al "chiudere la cella e buttare via la chiave" che va tanto di moda. Purché la cella sia quella di qualcun altro, ovvio: tutti i populismi, anche quello giudiziario, prevedono due pesi e due misure. Sì, dunque, sarebbe più difficile valutare persona per persona. Ma proprio per questo è necessario e sarebbe più giusto.



DIMITRI BUFFA (L'Opinione, 10/10/2019)

Il sovranismo giudiziario dei forcaioli della pseudo antimafia. Pure questo ci è toccato di constatare dopo la sacrosanta sentenza Cedu confermata l'altro ieri dalla Grand Chambre che ha stabilito l'incompatibilità dell'ergastolo ostativo con i diritti elementari dell'uomo sanciti dai Trattati internazionali che l'Italia, quando era ancora un Paese civile e ancorato allo stato di diritto, a suo tempo firmò.
Nel diluvio di fake news e dichiarazioni mistificatorie ad effetto dei politici ("così si distruggono 150 anni di antimafia") a trazione grillina, a cominciare dal ministro Guardasigilli purtroppo ancora in carica, la parte del leone da tastiera la fanno i giornali che da questa atmosfera da Paese capovolto traggono vantaggi economico-editoriali. Titolare "Hanno ammazzato di nuovo Falcone e Borsellino" è veramente un insulto all'intelligenza di tutti gli italiani, oltre che alla memoria di quei due giudici all'ombra delle cui bare troppa gente ha fatto carriera senza merito.
E poi dare al mondo l'idea di un Paese che non tollera le censure di una corte qualificata come la Cedu - e poi della Grand Chambre in sede di appello - ci avvicina ogni giorno di più a Paesi autoritari come la Turchia di Erdogan. Senza neppure averne la potenza militare e geopolitica. Soprattutto quello che indigna e riempie di rabbia sono gli allarmi ingiustificati lanciati in questi giorni nei giornali e in televisione. Un conformismo rivoltante.
Sembra quasi che questa sentenza rimetta in libertà automaticamente tutti i boss. Mentre in realtà chiede solo di modificare gli automatismi (questi sì!) burocratici delle leggi antimafia del 1992 che non prevedono, neanche dopo oltre 30 anni di reclusione, che siano presi in considerazione, a fronte di ravvedimenti del comportamento del detenuto, eventuali permessi e benefici carcerari. Esiste solo il pentimento. Ma uno dopo essersi fatto 20, 25, 30 anni in carcere in 41bis ed essere uscito fuori non solo dal giro ma anche dalla realtà vera e propria, compresa quella degli affetti familiari, chi dovrebbe accusare? I morti? Uno a caso sull'elenco telefonico?
E nessuno che dica - o spieghi - alla plebe catodica che eventuali benefici o semilibertà vanno comunque decisi caso per caso dai giudici di sorveglianza. Il non detto di questa posizione menzognera che serve solo per influenzare cittadini ed elettori - che di per sé hanno già dimostrato di essere più che disinformati e sprovveduti - è quello di voler mantenere gli automatismi suddetti di modo che non debbano essere i magistrati a prendersi la responsabilità di decidere - caso per caso - se dire si o no al singolo istante. In America, dove c'è la pena di morte, un ergastolano può richiedere i benefici o la liberta "on parole" anche a settimane alterne.
I giudici si riuniscono, sentono i familiari delle vittime dell'ergastolano per capire se esiste un sentimento di perdono, e poi decidono. Quasi sempre la negano. Ma ogni tanto uno spiraglio di speranza, pur tra mille polemiche, viene lasciato aperto. Da noi, no. Decide l'ottusa burocrazia antimafia, che poi è quella dei professionisti del settore, compresi coloro che talvolta, per eccesso di zelo (chissà), vengono beccati ad approfittarsi economicamente della propria posizione di rendita con ladrocini vari. Certo che può esistere il rischio di prendere una decisione sbagliata, però i giudici italiani devono cominciare a prendersi le loro responsabilità e a decidere dopo aver studiato molto attentamente i singoli casi dei singoli detenuti e non basandosi su relazioni burocratizzate di medici e polizia penitenziaria. Sennò tanto vale abolirli i tribunali di sorveglianza.
Purtroppo, nell'impazzimento generale, che è stata la conseguenza più vistosa dell'abolizione a spizzichi e a bocconi dello stato di diritto, per sentire questi ragionamenti si deve andare solo nella sede del Partito radicale a via di Torre Argentina. E talvolta al Palazzo della Consulta dove ha sede una Corte costituzionale per ora ancora incontaminata dal "sovranismo giudiziario" di cui sopra. E che presto dovrà esprimersi sempre sull'ergastolo ostativo. Gli altri giuristi, giureconsulti e commentatori di giornali ormai si sono convertiti all'ultima moda del grillismo imperante: la giustizia sovranista.

ALBERTO CISTERNA (Il Dubbio, 10/10/2019)

Le citazioni giuridiche sono noiose lo sappiamo. Figurarsi quando si pretende di fare anche un po' di storia. Alla noia segue quasi sempre una certa apprensione. Però nella storia del regime speciale di detenzione (il cd. 41bis ) è avvolto un pezzo di storia del Paese e tutto non si può ridurre ai lai delle solite vestali.
Era il 1986 quando, nel mezzo delle turbolenze penitenziarie in gran parte collegate alla cattura di numerosi terroristi, si decise di introdurre l'articolo 41bis nell'Ordinamento penitenziario con il fine specifico di contrastare "casi eccezionali di rivolta" o "altre gravi situazioni di emergenza" nelle carceri. Una norma quasi mai applicata che concedeva ai ministri della Giustizia la facoltà di sospendere per un periodo molto circoscritto "l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti". Uno spazio limitato e un tempo limitato. Quanto bastava, insomma, per ripristinare l'ordine carcerario messo in fibrillazione in un certo istituto.
Era il 1992, dopo quella terribile estate di stragi e di sangue, e il governo Andreotti-Martelli decise di stringere le maglie aggiungendo all'articolo 41bis un secondo comma del tutto inedito: "quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica" il ministro ha "la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti" più gravi "l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti" dall'Ordinamento penitenziario "che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza".
Insieme a questo il drastico irrigidimento del divieto di benefici penitenziari già previsto, nel 1991, con il nuovo articolo 4bis : mitezza solo per chi collabora con la giustizia. L'epicentro del regime duro fletteva, così, dai luoghi (le carceri) alle persone (i detenuti) che si trovavano ristretti per gravi reati, in primo luogo mafia e terrorismo. Non c'erano più rivolte da sedare, ma si doveva proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico fuori dalle carceri.
Bisognava impedire ai detenuti di proiettare all'esterno delle mura capacità criminali, visioni strategiche e soprattutto uno scellerato dominio. Era un cambio di passo impressionante che, per la prima volta, individuava classi di detenuti ritenuti pericolosi in ragione del loro ruolo nelle associazioni, della loro posizione apicale in esse il tutto a prescindere dal comportamento inframurario. Il mito del mafioso "detenuto esemplare" e dell'Hotel Ucciardone, dove entravano donne e champagne, si schiantava.
I boss capirono di aver a che fare con un'arma nuova, micidiale e imprevista. La peggiore. I suicidi in cella aumentarono vertiginosamente, le isole più temute riaprirono le gabbie, un'imprevista segregazione colpiva i capi mafia impreparati al pugno di ferro. E' la storia, ancora non del tutto scritta, del papello di Ciancimino, delle revoche dei decreti di 41bis da parte del ministro Conso, del processo sulla Trattativa in corso a Palermo.
Il regime duro aveva, infatti, una via d'uscita per i mafiosi, era una norma a tempo, destinata a scadere e da rinnovare di volta in volta. Un barlume per trattare, un varco per brigare con la politica collusa. Un progetto infrantosi, però, con la definitiva stabilizzazione del 41bis imposta alla vigilia di Natale del 2002 dal Governo Berlusconi.
Questo all'incirca quanto accaduto tra un nugolo di sentenze della Corte costituzionale (l'ultima del 2018 ha cancellato di divieto di "cuocere cibi" in cella per i boss), della Cassazione (il caso Riina in punto di morte) e, ora, della Corte di Strasburgo. Superati noia e fastidio di una storia ricostruita a spanne si impongono alcune riflessioni.
Il regime di carcere duro era, come visto, un protocollo carcerario per sua definizione temporaneo. La logica era evidente, in periodi di eccezionale pericolo per la sicurezza collettiva è legittimo privare i detenuti per gravissimi reati di ogni capacità di manovra all'interno delle carceri e, come detto, verso l'esterno.
L'aver reso, tuttavia, questo statuto della detenzione speciale la regola in relazione, si badi bene, a determinate classi di reati ha finito per attirare a sé il faro della giurisdizione di Strasburgo che ora ha imposto all'Italia di modificare il regime duro con una modifica dei divieti di cui all'articolo 4bis e l'ammissione anche di questi detenuti ai benefici penitenziari sinora interdetti loro per legge, salvo l'ipotesi della collaborazione con la giustizia.
Si tocca, come visto, un ganglio vitale della percezione delle mafie. Per poter prendere una posizione serena e scevra da condizionamenti, non sempre disinteressati, occorrerebbe interrogarsi seriamente su quale sia l'effettiva condizione delle mafie nella società italiana. Una domanda di per sé scomoda e che irrita tanti addetti ai lavori e una certa industria mediatica la quale, tuttavia, non poche volte non è la parte più disinteressata a questo genere di dibattiti. Senza scomodare discussioni che hanno bruciato e spaccato la pubblica opinione già trenta anni or sono (la presunta querelle tra Sciascia e Falcone che, invece, quest'ultimo ossequiò citandolo in esergo al suo libro più bello), parrebbe evidente che manchi una ricognizione approfondita e rigorosamente documentate circa lo stato di operatività delle principali associazioni mafiose del Paese che hanno subito colpi durissimi dalle stragi del 1992 a oggi.
Come nel 1989 i Vopos della Ddr sul muro di Berlino alla sua caduta, i mafiosi potrebbero sparare, ma non possono sparare perché obiettivamente privi di una struttura in grado di resistere ai violentissimi colpi dello Stato. Per dire nel gennaio del 1943, dopo Stalingrado, Hitler aveva perso la guerra, ma ci sono voluti purtroppo altri due anni e mezzo per venirne a capo.
La stagione dell'egemonia mafiosa su pezzi significativi della società potrebbe essere trascorsa, ma per stabilirlo sarebbe necessario un approccio laico, privo di propaganda, scevro da carrierismi e capace di tracciare un serio bilancio sui successi ottenuti e su quanto resta da fare. Il fatto che parecchi invochino lo stato d'eccezione contro la criminalità mafiosa, ma rifiutino di indicare con serietà al Paese entro quando intendano distruggere questa cancrena suscita inevitabili riserve.
Forse qui si annida il motivo per cui il Governo italiano non è riuscito a persuadere i giudici di Strasburgo delle proprie ragioni in favore della prosecuzione all'infinito di un regime che, obiettivamente, viola il principio di personalizzazione e di rieducazione della pena e sottopone i detenuti a costrizioni solo in ragione dei reati di cui rispondono.
Una maggiore flessibilità, l'abbandono di automatismi e una maggior fiducia verso la magistratura di sorveglianza che presiede alla legalità costituzionale della pena sono possibili solo a questa condizione. Fine pena mai solo se la mafia non avrà mai fine.. Quanto ci mancano Falcone e la sua speranza: spes contra spem.

ANDREA PUGGIOTTO (Agi 10/10/2019)
Manuela D'Alessandro
"Dopo la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non è vero che, come ho letto, rivedremo circolare per le strade i boss mafiosi. Questa è una bugia anche se detta da un procuratore antimafia". Così Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Ferrara, tra i massimi esperti in Italia di ergastolo ostativo e capofila nella battaglia per eliminarlo, commenta all'Agi la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
"Caduto l'automatismo ostativo - argomenta - si ritornerà alla regola della valutazione giurisdizionale individuale. Si chiama riserva di giurisdizione ed è prevista dalla Costituzione come meccanismo di garanzia per tutti i cittadini, detenuti compresi. Chi preferisce un giudice 'passacarte', in realtà mostra totale sfiducia nella magistratura di sorveglianza, preferendo alla sua autonomia e indipendenza una sua subordinazione alle informative degli apparati di polizia".
"I giudici europei - prosegue il docente - non ignorano affatto il fenomeno mafioso, ma sanno che nessun reato, per quanto grave, legittima la violazione della dignità umana protetta dal 'divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti' previsto dall'articolo 3 della Cedu. Non sono affatto sorpreso di questa decisione. La sentenza Viola del 13 giugno scorso non faceva altro che applicare al caso italiano una giurisprudenza consolidatissima che considera contraria all'articolo 3 della Cedu una pena perpetua priva di concrete prospettive di liberazione del detenuto, alla luce del suo percorso educativo. Solo chi antepone la logica della politica a quella, stringente, del diritto, poteva anche solo ipotizzare un esito differente".
Secondo il professore, autore anche di un libro a quattro mani con l'ex ergastolano Carmelo Musumeci, è sbagliato dire, come riportato da diversi organi di stampa, che "fare la guerra all'ergastolo ostativo è un messaggio ai boss mafiosi" e che "superare l'ergastolo ostativo significa armarli di nuovo" e che "la Corte europea deve dichiarare da che parte sta nella lotta alla mafia". Per Pugiotto "sono prese di posizione chiaramente mirate a esercitare pressioni sul panel dei 5 giudici europei alla vigilia della loro odierna, coerente e scontata decisione. Eppure, i vari procuratori (anche emeriti) che hanno preso cosi' la parola dovrebbero sapere che l'articolo 3 della Cedu è una delle sole quattro norme che non ammettono eccezione o sospensione, nemmeno in uno Stato di guerra. I giudici europei non ignorano affatto il fenomeno mafioso, ma sanno che nessun reato, per quanto grave, legittima la violazione della dignità umana protetta da quel divieto. Forse, nei prossimi giorni, ci toccherà sentire voci scandalizzate che chiederanno all'Italia di uscire dal Consiglio d'Europa".
La decisione di oggi è importante per due ragioni. La prima rigurda il fatto che "la sentenza definitiva segnala nell'ergastolo ostativo un problema strutturale nel nostro ordinamento penitenziario, invitando l'Italia a porvi rimedio attraverso una sua riforma 'di preferenza di iniziativa legislativa'. Diversamente i molti ricorsi siamesi pendenti a Strasburgo e promossi da altri ergastolani ostativi saranno certamente accolti e l'Italia subira' ripetute condanne per non avere adempiuto all'obbligo di rispettare una delle norme chiave della Cedu".
La seconda ragione "è che il 22 ottobre, la Corte Costituzionale si pronuncerà su due questioni di legittimità riguardanti l'articolo 4-bis, comma I, dell'ordinamento penitenziario, che introduce il regime ostativo applicato all'ergastolo. I giudici costituzionali dovranno misurarsi con le meditate argomentazioni dei loro colleghi di Strasburgo".
Attualmente, spiega Pugiotto, "tre ergastolani su quattro sono ostativi, cioè condannati per gravi reati associativi che, diversamente da tutti gli altri ristretti in prigione, non beneficeranno mai di alcuna misura extramuraria a meno che non rivelino ciò che ancora sanno dei loro crimini. Lo scopo di tale regime - come la stessa Corte Costituzionale ha recentemente riconosciuto - è di incentivare, per ragioni investigative e di politica criminale generale, la collaborazione con la giustizia attraverso un 'trattamento penitenziario di particolare asprezza. Il perno di questo regime - una vera e propria presunzione legale assoluta - è che solo collaborando si ha la prova certa sia della rottura col sodalizio criminale che dell'avvenuto processo di ravvedimento del reo".
La Corte Europea, argomenta il professore, "non ha bocciato la collaborazione come condizione per accedere ai benefici penitenziari ma ha contestato l'equivalenza tra mancata collaborazione e pericolosità sociale del condannato, invitando il legislatore italiano a prevedere anche per l'ergastolano non collaborante la necessita' di accedere ai benefici penitenziari, se ha dato la prova del sicuro ravvedimento".
Per esempio, "la scelta se collaborare o meno puoò non essere libera, quando il reo teme ritorsioni su di sé o vendette contro i propri familiari". La stessa collaborazione "può nascere anche dall'unico proposito di ottenere i benefici".
"Ecco perché - è l'opinione di Pugiotto - il solo modo di restituire coerenza al sistema è che sia la magistratura di sorveglianza a valutare, caso per caso, alla luce dell'intero percorso trattamentale del reo, se sia ancora specialmente pericoloso, indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia. Come diceva Leonardo Sciascia, 'la criminalita' mafiosa non si combatte con la 'terribilita' del diritto' ma con gli strumenti dello Stato di diritto'".

ANDREA PUGIOTTO (Il Sole 24 Ore, 11 ottobre 2019)

Il 22 ottobre la Corte costituzionale misurerà la legittimità del regime ostativo applicato all'ergastolo. Come dopo una frana, tutto si è finalmente sedimentato: rigettato il ricorso del governo, la sentenza Viola c. Italia pronunciata il 13 giugno scorso dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo è definitiva. È certo, quindi, che il cosiddetto ergastolo ostativo previsto nel nostro ordinamento penitenziario vìoli l'articolo 3 Cedu.
La sua riforma s'impone, trattandosi di un problema strutturale che riguarda tre ergastolani su quattro (1.255 a fronte di 1.790 condannati a vita). Diversamente, l'Italia sarà oggetto di reiterate condanne a Strasburgo, in ragione dei tanti ricorsi siamesi di ergastolani non collaboranti cui è precluso per legge l'accesso a qualsiasi beneficio penitenziario.
Nei giorni scorsi, in un crescendo wagneriano, contro questo esito è stato scagliato di tutto: dallo scenario di boss e killer mafiosi liberi di circolare per le strade all'accusa di cedimento dello Stato alla criminalità organizzata, dai corpi nuovamente martoriati di Falcone e Borsellino al perentorio invito alla Corte europea di "dichiarare da che parte sta nella lotta alla mafia". Una "sentenza papello", è stato urlato in prima pagina. Sono allarmi giustificati?
La risposta è nella lettura di quanto realmente deciso a Strasburgo. I Giudici europei non hanno contestato la collaborazione con la giustizia quale via privilegiata di accesso ai benefici penitenziari. Semmai, hanno negato la tenuta logica e giuridica della preclusione assoluta ai benefici penitenziari per l'ergastolano non collaborante.
Perché tacere, pur potendo parlare, spesso è una scelta obbligata per mettere al riparo da ritorsioni sé stessi o i propri familiari. Perché dopo venti o trent'anni di reclusione in carcere non si ha più nulla di utile da confessare. Perché la collaborazione può nascondere una finta dissociazione mirante a ottenere i benefici di legge. Perché la risocializzazione può desumersi da altre condotte concludenti diverse dalla delazione. Meglio, allora, una valutazione del giudice di sorveglianza, caso per caso, in luogo di un generalizzato automatismo penitenziario.
Qui è il punto critico del regime ostativo applicato all'ergastolo: se non collabora, il reo è presunto omertoso, dunque irrecuperabile alla società, criminale perinde ac cadaver. Quando invece - come scrivono i giudici di Strasburgo - non si può "privare una persona della sua libertà, senza operare al tempo stesso per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di riguadagnare un giorno questa libertà".
Ecco perché in Europa sono vietate pene perpetue non riducibili, indipendentemente dalla gravità del reato commesso. Un "fine pena mai" è contrario alla dignità umana, scudata dal divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti scolpito nell'articolo 3 Cedu. Un divieto - è bene ricordarlo a chi pure dovrebbe saperlo - che non ammette né deroghe né sospensioni, neppure "in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione" (art. 15 Cedu).
La frana non si fermerà qui. È facile prevedere rinnovati e più catastrofici smottamenti a ridosso del 22 ottobre, data in cui la Corte costituzionale misurerà la legittimità del regime ostativo applicato all'ergastolo. Gli echi della sentenza Viola si sentiranno fino a Roma, perché è fortemente indiziata di incostituzionalità la legge che vìoli gli obblighi derivanti dall'adesione alla Cedu, specialmente se la giurisprudenza di Strasburgo è consolidata e riguarda espressamente il nostro paese. Come in questo caso.
Sono passati sedici anni da quando - con la sentenza n. 135/2003 - la Corte respinse come infondata la quaestio sull'ergastolo ostativo. Da allora, i giudici costituzionali hanno corretto il tiro. Oggi, il principio di progressività trattamentale e di flessibilità delle pene, l'accesso ai benefici penitenziari, la valutazione di un giudice sul percorso rieducativo del singolo detenuto, il divieto di rigidi automatismi penitenziari sono - tutti e ciascuno - "in attuazione del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena" (sent. n. 149/2018). Se questo è il volto costituzionale della pena, difficile non vedere nell'ergastolo ostativo un suo sfregio.
Attingendo al sapere e alla saggezza di giuristi come Francesco Palazzo e Vladimiro Zagrebelsky se ne è discusso all'Università di Ferrara il 27 settembre scorso, in vista dell'atteso pronunciamento della Corte costituzionale. Grazie all'ospitalità de Il Sole 24 Ore, si vuole proseguire quella riflessione. Lo si faccia sine ira et studio: un tema drammatico come il carcere a vita, cioè fino alla morte, lo pretende. Buona discussione.

*Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara


MARCO TRAVAGLIO (Il Fatto Quotidiano, 11 ottobre 2019)

Facciamo così. Siccome il cosiddetto "ergastolo ostativo" - cioè vero, senza sconti né scappatoie - l'hanno inventato Falcone e Borsellino e l'hanno ottenuto soltanto nell'agosto del 1992, da morti ammazzati per mano della mafia, chi non è d'accordo la smette di tirare in ballo Falcone e Borsellino quando parla di lotta alla mafia.
Per un minimo di coerenza, e anche di decenza, chi lo considera - come la Corte di Strasburgo e la sua Grande Chambre - una forma di tortura, una violazione della Costituzione, una negazione del valore rieducativo della pena, un ricatto per estorcere confessioni, un'istigazione alla delazione, liberissimo: ma deve prima ammettere che Falcone e Borsellino, oltre a tutti i magistrati e i giuristi vivi che ne condividono i metodi, erano aguzzini, torturatori, ricattatori e violatori della Carta.
Già, perché purtroppo la demenziale doppia sentenza di Strasburgo, che giudica contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'ergastolo ostativo, ha raccolto molti e trasversali consensi in Italia. Fra i tanti, quelli di Luigi Manconi su Repubblica, del rag. Claudio Cerasa e Giovanni Fiandaca (quello che "Il processo Trattativa è una boiata pazzesca") sul Foglio, di Vittorio Feltri e Filippo Facci su Libero (solo che a Facci un collega dispettoso ha messo un titolo alla rovescia, "L'Europa dà una mano a mafiosi e brigatisti", e ci ha pure azzeccato), di Mattia Feltri su La Stampa, di Tiziana Maiolo sul Dubbio, di Mauro Palma sul manifesto.
Oltre ovviamente ai mafiosi e i terroristi coi loro avvocati e amici: ma questi almeno si capisce perché non sopportano l'ergastolo. Anche per gli ergastolani. Che, nella sentenza hanno "fine pena mai", ma nella realtà "fine pena sempre" o "vediamo", con 4+X anni d'anticipo (dipende dell'età al momento della condanna).
Fino all'altro giorno l'unica certezza, nell'incertezza, era che dal 1992 i benefici non si applicavano ai detenuti per i reati più gravi: tipo mafia, terrorismo, sequestro di persona, traffico di droga e (grazie alla legge Spazza-corrotti del 2018) tangenti. Il che, almeno per quel tipo di ergastolani, rendeva l'ergastolo una cosa seria: cioè "fine pena mai" non trattabile. A meno che, si capisce, non dessero segni concreti di ravvedimento collaborando con la giustizia per aiutare lo Stato a reprimere e prevenire reati.
Ora, improvvisamente e inopinatamente, questo principio di minima civiltà diventa un "trattamento inumano o degradante" per mafiosi e terroristi ergastolani. Che, secondo le Corti europee, meriterebbero permessi premio, liberazione anticipata, lavoro esterno, semilibertà e altre scappatoie anche se non collaborano.
Anche i mafiosi che restano mafiosi, essendo noto a tutti - fuorché a quelle anime belle - che si è mafiosi a vita ("fine mafia mai") e si smette di esserlo soltanto in due modi: morendo o collaborando. Il che rende surreale, ai limiti del Comma 22, tutto il dibattito sull'ergastolo "ostativo", cioè vero, che impedirebbe la "rieducazione" e la "riabilitazione" del condannato. Intanto perché ci si può riabilitare e rieducare in carcere, come dimostrano i numerosi casi di ergastolani che studiano, si diplomano, si laureano, partecipano a percorsi riabilitativi e rieducativi nelle strutture interne dei penitenziari, senza uscire di galera.
Ma soprattutto perché, almeno per chi è inserito in organizzazioni fondate sull'omertà - come quelle terroristiche, quelle mafiose e quelle tangentizie - l'unico sistema per uscirne è quello di parlare, dei propri delitti e di quelli dei complici, rendendosi inaffidabile ai loro occhi e dunque uscendo dal giro. Se un mafioso, un terrorista o un tangentista non denuncia i suoi complici, rimane un terrorista, un mafioso o un tangentista a tutti gli effetti (anzi, ancor più potente e più influente di prima sugli impuniti rimasti liberi grazie al suo silenzio).
Dunque non si è affatto rieducato né riabilitato. Perciò non ha senso contestare l'ergastolo ostativo perché non aiuta la rieducazione, quando tutti sanno che è l'unica arma per spingere alcuni ergastolani a rieducarsi davvero, cioè a parlare, per accedere ai benefici. Ma questo, obietta Feltri jr., è "un ricatto di Stato"! Se ci riflettesse, potrebbe dirlo per tutte le pene di tutti i Codici penali: se commetti quel reato, ti metto in galera per tot anni.
In realtà sono semplici avvertimenti a scopo deterrente rivolti ai criminali. Che, se delinquono, sanno benissimo a cosa vanno incontro. Sta a loro scegliere. Se sono mafiosi o terroristi e commettono omicidi o stragi, sanno che finiranno all'ergastolo vero, cioè non usciranno più se non con le gambe davanti. E, se vorranno uscire da vivi, dovranno dire tutto ciò che sanno. In ogni caso non sarà lo Stato che li ha ricattati o torturati. Saranno loro che se la sono cercata.


1 commento:

  1. Non mancare di vedere la luce. siamo consapevoli che ci sono molte persone sui social media che fingono di essere agenti della fratellanza degli Illuminati. Fai attenzione, non tutti quelli che vedi online qui sono reali. Questa organizzazione è per PACE, WEALTH, POWER e FAME. L'organizzazione non richiede sacrifici di sangue Se interessati, cortesemente Whatsapp: +1(315)3161521

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