martedì 22 giugno 2021

Relazione al Parlamento 2021 del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale


 < https://www.radioradicale.it/scheda/640043 da il dubbio: La relazione del Garante Mauro Palma, prima parte: il “populismo penale” La prima parte di divide in diversi capitoli. Nello specifico, il primo riguarda l’analisi del fenomeno del cosiddetto “populismo penale” che secondo il Garante ha trovato espressione nel contrasto alle detenzioni domiciliari concesse per consentire al sistema penitenziario di prevenire il contagio all’interno degli Istituti. Il secondo è quello relativo all’adozione delle navi quarantena per le persone migranti che arrivano irregolarmente in Italia. Il terzo è sulle Residenze sanitarie assistenziali per persone anziane che con il Covid sono divenute manifestamente dei luoghi chiusi. Il quarto capitolo riguarda l’introduzione, in base al decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130, del diritto di reclamo per i migranti trattenuti. Il quinto capitolo dal titolo “Ordine dentro, ordine fuori” è sul rapporto tra le forze di polizia interne agli Istituti penitenziari e quelle che agiscono all’esterno, questione emersa con forza nel dibattito successivo ai gravi disordini scoppiati in carcere nel marzo 2020. Infine si affronta il tema riguardante la designazione in norma primaria del Garante nazionale quale National preventive mechanism (Npm) in base al Protocollo Onu sulla prevenzione della tortura-Opcat e la modifica del nome del Garante nazionale con l’eliminazione del riferimento al termine “detenuti”. I dati: la popolazione detenuta è in flessione Veniamo ai dati che riguardano il tema penale. Il Garante nazionale ne anticipa alcuni. Se il 2020 era iniziato con 60.971 presenze negli Istituti penitenziari, il 2021 è iniziato con 53.329. La popolazione detenuta, quindi, ha avuto una flessione. La decrescita, secondo il Garante, ovviamente è dipesa dai minori ingressi dalla libertà e dal maggiore ricorso alla detenzione domiciliare (principalmente dovuta a maggiore attività della magistratura di sorveglianza, piuttosto che all’efficacia dei provvedimenti governativi adottati). Il Garante nazionale sottolinea la pur limitata ripresa della crescita dei numeri che determina l’attuale registrazione di 53.661 (al 7 giugno 2021) persone, anche se il numero di coloro che sono effettivamente presenti è 52.634, usufruendo gli altri della licenza prolungata nella semilibertà. La capienza è di 50.781 posti, di cui effettivamente disponibili 47.445. La durata delle pene Il Garante anticipa anche due questioni sulla durata delle pene che possono essere utili al dibattito attuale: 26.385 devono rimanere in carcere per meno di tre anni (di questi, 7.123 hanno avuto una pena inflitta inferiore ai tre anni). Gli ergastolani sono 1.779 di cui ostativi 1.259; la liberazione condizionale di cui molto si dibatte è stata data a un ergastolano (ovviamente non ostativo) nel 2019, a quattro nel 2020, a nessuno nel 2021.Degna di nota la quarta parte denominata “Orizzonti”. Lo sguardo è rivolto al futuro e alle linee di azioni che il Garante intende aprire o sviluppare nel dialogo con il Parlamento. Il primo tema riguarda l’intervento legislativo che dovrà seguire nel corso dell’anno la pronuncia della Corte costituzionale sull’ergastolo ostativo; il secondo tratta la nota questione del riconoscimento della cittadinanza delle cosiddette “seconde generazioni”; il terzo è relativo alla necessità di portare a compimento il Regolamento unico dei Centri per il rimpatrio; il quarto concerne l’esigenza di rivedere complessivamente il sistema delle misure di sicurezza e in particolare di superare le problematicità delle Residenze per le misure di sicurezza di tipo psichiatrico (Rems) senza snaturarne le caratteristiche che hanno segnato il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, ciò anche in considerazione dell’imminente pronuncia della Corte europea dei diritti umani. L’ultimo argomento attiene alla necessità di un intervento regolativo che renda effettiva applicazione ai principi della cosiddetta “Legge Zampa” sulla determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati.

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