venerdì 10 gennaio 2020

Dei diritti e delle pene, l'articolo di Luigi Manconi


di Luigi Manconi (La Repubblica, 10 gennaio 2020)



Davvero il carcere, previsto dal diritto penale, è compatibile con il principio di umanità? Forse è ora di trovare soluzioni alternative. Si è appena concluso un anno che ha visto approfondirsi, come mai in passato, il solco tra le scelte della politica e quelle delle istituzioni di garanzia su una materia, quale quella penale, che proprio perché incide su questioni estremamente sensibili (la libertà e la sicurezza), dovrebbe invece sottrarsi da ogni possibile uso di parte.


Da un lato, infatti, posizioni lungimiranti sono state assunte tanto dalla Corte costituzionale quanto dal Presidente della Repubblica, che nel promulgare la legge di conversione del decreto sicurezza-bis ha richiamato il Parlamento al rispetto del principio di proporzionalità in materia penale.

Per altro verso, la maggioranza di governo del Conte 1, ha utilizzato il penale per fini propagandistici, con una riforma della legittima difesa che sovverte la gerarchia dei valori costituzionali, una disciplina della prescrizione che sancisce un processo-ergastolo ("fine processo mai") e l'introduzione di ulteriori fattispecie di reato o inasprimenti di pena (come documenta benissimo il saggio di Stefano Anastasia "L'uso populista del diritto e della giustizia penale", pubblicato in Ragion pratica, n. 1/2019).

Quel divario tra gran parte della classe politica e istituzioni di garanzia non è, d'altra parte, nuovo: basti pensare a quanto poco seguito abbia incontrato l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, quando, nel 2013 ha qualificato come "imperativo morale" la risoluzione della questione penitenziaria, ritenendo le condizioni delle carceri non giustificabili neppure "in nome della sicurezza, che ne viene più insidiata che garantita".

Del resto, negli ultimi anni, la Corte costituzionale (a proposito del numero "chiuso" nelle carceri) e la Corte europea dei diritti umani, hanno rilevato come una realtà che priva i detenuti anche solo dello "spazio vitale" minimo, impedisce quel percorso rieducativo che, solo, giustifica la pena.

Il carcere si conferma così strutturalmente incapace di produrre reinserimento sociale del detenuto, adesione ai principi della convivenza civile e, quindi, di garantire la sicurezza collettiva limitando la recidiva (assai più alta tra chi sconta la pena in carcere rispetto a chi usufruisce di alternative).

Il diritto penale, esteso a dismisura nel nostro ordinamento (vedi l'importante libro di Filippo Sgubbi, "Il diritto penale totale", edito dal Mulino) è così diventato, da Magna Charta del reo, risorsa politica straordinaria, alimentando quell'ipertrofia sanzionatoria di cui il sovraffollamento penitenziario è una delle implicazioni forse più tragiche.

Fin quando si caricherà il diritto penale di aspettative che non gli sono proprie, ne deriverà fatalmente una lacerazione insanabile tra giustizia attesa e giustizia amministrata, tale da rovesciare la simmetria dei rapporti sui quali si regge la democrazia: quella tra autorità e individuo, libertà e sicurezza, colpa e perdono. Sulle distorsioni prodotte da un sistema penale così caricato di aspettative quasi escatologiche si interroga Umberto Curi nel suo "Il colore dell'inferno", (Bollati Boringhieri, 2019).

Il libro, che riprende nel titolo una frase di Simone Weil, ripercorre anche storicamente le intrinseche contraddizioni di un diritto che deve distinguersi dalla vendetta per interromperne il ciclo e superare l'ordalia, ma che finisce poi tragicamente per simularne i paradossi. Il risultato è, per una singolare eterogenesi dei fini, un prodotto inutile tanto per il reo quanto per la vittima.

E sul confine che separa il diritto (penale in particolare) dalla violenza si interroga Eligio Resta, che in "La violenza (e i suoi inganni)", Sossella editore, 2019, mette a nudo tutta l'ambivalenza di un diritto costretto a infliggere male per riparare il male commesso.

Il diritto penale si rivela, così, un pericolosissimo, ma ineludibile pharmakon, espresso dall'idea di Walter Benjamin di un giudice che non condanna per la colpa ma "infligge ciecamente destino", colpendo tuttavia non l'uomo, ma "la nuda vita in lui".

E se di quest'arma così ambivalente non riusciamo a fare a meno, per distinguersi dalla violenza essa dovrà, nota Resta, valorizzare la sua funzione di limite del potere e il suo fondamento etico, rischiando altrimenti un convenzionalismo al servizio dei più forti, espresso dalle parole di Goethe: "Voi fate diventare il povero colpevole".

Qui riecheggiano le parole di uno scritto giovanile di Aldo Moro (che riprende Gustav Radbruch): "abbiamo bisogno non tanto di un diritto penale migliore, ma di qualcosa di meglio del diritto penale".

In virtù di un'associazione che può apparire spericolata, penso si possa rintracciare un filo comune tra quell'affermazione di Moro e quanto ha recentemente ribadito papa Francesco a proposito dell'impotenza del diritto penale a realizzare una qualche utilità sociale. Non è, insomma, attraverso la pena pubblica che si possono risolvere le tensioni all'interno della comunità.

Ma dove tracciare il limite, oltrepassato il quale il diritto penale diviene violenza perché incompatibile con quel principio di umanità che, solo, lo giustifica? Le Corti hanno più volte sottolineato come nessuna pena possa prescindere da alcune minime garanzie indispensabili per consentire al detenuto di portare con sé quel "bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo" che neppure il carcere può negare.

Se la detenzione è essenzialmente spoliazione (di libertà, di affetti, di relazioni, di possibilità), essa non può infatti degenerare in un processo di reificazione, contrario a quella tensione rieducativa che rifiuta ogni visione deterministica, in favore di un'irrinunciabile scommessa razionale sull'uomo. Al contrario, risulta costituzionalmente imposta la residualità del carcere, ammissibile solo laddove ogni altra misura risulti inadeguata.

Ed è forse anche il caso di chiedersi, come fa Curi, se non sia strutturalmente incompatibile con la finalità rieducativa una misura, come il carcere, che si svolge deresponsabilizzando il condannato, separandolo da quel contesto sociale in cui dovrebbe reinserirsi e degradando quella soggettività che dovrebbe evolvere, tanto da condividere principi opposti rispetto a quelli sottesi al reato.

La reclusione in luoghi separati dal resto del mondo, oltre che sottratti a ogni tipo di tutela e controllo esterno non è, forse, l'esatto opposto della risocializzazione? Non solo: così come appare oggi, come un contenitore della marginalità sociale e del disagio psichico, il carcere non garantisce nessuno.

Le vittime restano sempre più sullo sfondo (dal processo all'esecuzione); la sicurezza collettiva non ne trae vantaggio; il condannato, quand'anche in quello stato di degrado non acuisca la sua irresponsabilità, ne esce incapace di intraprendere un sia pur minimo percorso di reinserimento sociale. Per questo il carcere va sostituito, investendo soprattutto - come propone Umberto Curi - su forme di giustizia riparativa, che responsabilizzino il condannato consentendogli di rimediare alle conseguenze del reato, così soddisfacendo anche le esigenze della vittima. Insomma "qualcosa di meglio del diritto penale".

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